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G8, le violenze alla Diaz e a Bolzaneto vanno a Strasburgo. Le motivazioni del ricorso: "Pene non effettive, manca il reato di tortura"
Katia Bonchi
3 gennaio 2013

"Il G8 è un capitolo chiuso" aveva detto il capo della polizia Antonio Manganelli al quotidiano nazionale Repubblica un paio di mesi fa, in risposta alle polemiche scoppiate dopo le manifestazioni degli studenti a Roma.

Non la pensa allo stesso modo la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che ha inviato in questi giorni al Governo italiano una serie di quesiti preliminari all'esame del ricorso presentato da alcune parti civili relative al processo per le violenze nella caserma di Bolzaneto, processo su cui la Cassazione si pronuncerà il prossimo maggio.

E un analogo ricorso verrà depositato nelle prossime settimane anche per i fatti della scuola Diaz.

"Sarà anche un capitolo chiuso ma dipende come, visto che per i fatti di Bolzaneto le condanne sono quasi tutte prescritte così come sono prescritti i poliziotti del reparto mobile di Roma responsabili dei pestaggi dentro la scuola Diaz" spiega l'avvocato Emanuele Tambuscio, uno dei legali che nel 2010 ha depositato il ricorso alla Corte europea per i fatti di Bolzaneto.

"Per le violenze e umiliazioni subite da centinaia di ragazzi portati a Bolzaneto nei giorni del G8 non c'è stata una sanzione effettiva. La Corte d'Appello non ha potuto far altro che dichiarare la prescrizione della gran parte dei reati perché anche se questi fatti, come scrivono i giudici genovesi nella sentenza, rientrano nella definizione di trattamento inumano e degradante previsti entrambi dalla convenzione internazionale sui diritti umani sottoscritta dall'Italia, non sono sanzionati in maniera efficace dalla legge italiana che prevede solo reati minori con prescrizione brevissima di 7 anni e mezzo. Il risultato è che tutti i responsabili sono stati condannati ma la loro pena è stata prescritta e non hanno avuto nessun tipo di sanzione".

La giurisprudenza della Corte dice espressamente che la punizione dei responsabili delle violazioni dell'art.3 non può essere elusa dalla prescrizione e i responsabili devono essere sospesi in via cautelativa per tutto il corso del processo, ma questo non è accaduto: "Non ci sono stati neanche provvedimenti disciplinari nel corso del procedimento mentre al contrario molti hanno avuto avanzamenti di carriera anche rilevanti".

"Infine per ammissione dello stesso Tribunale, sia nel processo Diaz sia quello di Bolzaneto non si è potuto identificare tutti i responsabili, non per colpa della Procura che ha fatto tutto il possibile, ma per una mancanza di collaborazione da parte delle istituzioni e dei vari ministeri di appartenenza, Interno, Giustizia e Difesa, che non hanno collaborato in nessun modo nell'individuazione di tutti i responsabili".

La principale causa della mancata risposta giudiziaria dal punto di vista della pena effettiva è data dal fatto che l'Italia non ha mai introdotto nel suo ordinamento il reato di tortura.
Sul punto, l'Italia ha ratificato la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo del 1955 e un'analoga e più specifica convenzione relativa al reato di tortura firmata all'Onu nel 1984 (e ratificata nell'88) ma, l'Italia non ha mai introdotto nel suo codice penale il delitto di tortura.

La Procura generale di Genova ha sollevato il problema davanti alla Corte di Cassazione nel procedimento Diaz ma la Corte ha risposto che la situazione può essere risolta solo con un intervento legislativo. E non si tratta semplicemente di un ritardo o di una disattenzione. Nel corso degli anni il nostro Paese ha ricevuto una serie di solleciti da parte del Comitato europeo contro la tortura e dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. L'Italia ha espressamente rifiutato di dare esecuzione a quelle raccomandazioni.

Nel 2008 il governo italiano dell'epoca ha formalmente dichiarato di non accogliere la raccomandazione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, sostenendo che in realtà già ora la tortura è punita, applicando quando è il caso le norme che sanzionano l'arresto illegale, le lesioni e l'omicidio". Ma le sentenze sul G8 dimostrano che non è così: i reati sono prescritti e nessun colpevole sarà penalmente punito, mentre il reato di tortura è imprescrivibile.