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la tortura non è reato in Italia, questo è il problema
Lino Buscemi (Presidente Comitato scientifico Associazione difensori civici italiani)
Fonte: Il Manifesto, 9 novembre 2009
9 novembre 2009

Le tragiche vicende di Stefano Cucchi e Diana Blefari cui fa seguito l'audio shock dei comandante delle guardie del penitenziario di Teramo inducono a riprendere il tema dell'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del reato di tortura. Argomento assai delicato sul quale da tempo si è aperta una riflessione dottrinaria e culturale in conseguenza dell'acutizzarsi del fenomeno nella maggior parte degli stati del pianeta, Italia, compresa. Tuttavia, da oltre venti anni, malgrado gli sforzi compiuti, non si riesce a produrre (parlo del nostro paese) un atto legislativo a testimonianza dell'affermarsi di sensibilità nuove nel campo dei diritti e della intoccabilità della persona nel corpo e nella mente.

Il clima da caccia alle streghe non favorisce comportamenti virtuosi e pragmatici. Non è una minoranza quella che propugna, nel governo, "irrigidimenti" normativi lesivi dei diritti di libertà, delle garanzie costituzionali e degli accordi sottoscritti dall'Italia in sede europea ed internazionale.

Non saranno, comunque, i demagogici richiami all'uso del "pugno di ferro" da parte di un manipolo di nostalgici a fermane il corso degli eventi volti ad introdurre elementi di civiltà giuridica nell'organizzazione statuale. Eventi, a pensarci bene, che non sembrano subire troppo la "pressione autoritaria" visto che in parlamento, senza distinzione di schieramenti politici, c'è chi si è impegnato a presentare, nelle diverse legislature, organiche proposte per trasformare la tortura in reato, con tanto di sanzioni, a difesa della dignità della persona e dei diritti umani in generale.

Proposte che sono coerenti con la necessità di onorare impegni internazionali giacché l'Italia, fin dal novembre 1988, ha ratificato la Convenzione dell'Onu contro la tortura (del 1984) e sottoscritta l'apposita Convenzione europea. Dichiarazioni solenni nelle quali si definisce il concetto (articolo 1) di tortura, senza mezzi termini e con lo scopo di sottolinearne l'incompatibilità con i valori civili, culturali e politici assai diffusi nelle grandi democrazie occidentali.

Cos'è la tortura nel mondo? A quale logica ubbidisce? Perché non è rinviabile un rigoroso contrasto? Il termine "tortura" designa "qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni. Di punirla, di intimidirla o infliggendo sofferenze per mano di un funzionario pubblico o di qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale". Nella storia del diritto la tortura è definita come un complesso dei mezzi

di coercizione personale, tanto fisica che morale, impiegati nel processo (e, al di fuori di esso, nell'attività di polizia che lo precede e accompagna) per accertare la responsabilità degli imputati, al fine di provocarne la confessione. In senso diverso, ma non meno rilevante nella storia del diritto criminale, si connette alla nozione di tortura anche "il complesso delle sevizie esercitate sui condannati durante la espiazione della pena, come mezzo continuativo di aggravamento del trattamento detentivo (ceppi, catene, custodia in ambienti insalubri tali da pregiudicare la sopravvivenza a qualsiasi essere umano) e come modalità di applicazione della pena capitale, nei casi più gravi eseguita con complicati e crudelissimi tormenti".

Naturalmente il tema dell'entità della pena da infliggere non può essere un tabù ed è, dunque, necessario che sul punto i legislatori trovino un accordo ampio affinché la punizione sia proporzionata alla gravità degli atti posti in essere. Soprattutto è necessario un aumento di pena se la condotta delittuosa è opera di pubblici ufficiali. Fatti recenti, non meno drammatici di quelli verificatisi in questi giorni, hanno messo a nudo taluni comportamenti di soggetti che, abusando della loro qualifica hanno agito con ferocia e spavalderia quasi dando per scontata l'impunità. Il reato di tortura non c'è ma la tortura è ampiamente praticata e ne sanno qualcosa quelli che l'hanno subita e la continuano a subire. Occorre una incisiva norma giuridica

non solo per consentire agli operatori del diritto di agire efficacemente, ma anche per evidenziare l'esistenza di una organica tutela in favore di tutti gli esseri umani, titolari di diritti e di doveri, soggetti alla giurisdizione italiana. Il reato e le conseguenti sanzioni costituirebbero validi elementi di dissuasione nei confronti di non pochi soggetti, che, nell'esercizio di un potere, non hanno alcuna remora di ledere la dignità dell'uomo per riaffermare una sorta di delirio di potenza molto spesso conseguenza di un deserto morale e culturale.

Ad onor del vero un primo tentativo di introdurre, sia pure attraverso un emendamento, il crimine di tortura nel nostro Codice penale c'è stato. Al Senato della Repubblica (seduta del 4 febbraio 2009), ad iniziativa dei senatori Poretti, Fleres, Bonino, Bianco, Carofiglio, Casson, Finocchiaro, Marino, Rutelli, Rita Levi Montalcini ed altri) si è cercato, appunto attraverso un emendamento al ddl 773, di passare dalle parole ai fatti. Sembrava esserci uri clima politico e parlamentare favorevole. Invece, per una manciata di voti (123 voti a favore e 129 contrari, astenuti 15, votanti 267) la proposta non è passata a causa dei tanti "casi di coscienza" registratisi sia nelle fila del centrodestra che in quelle del centrosinistra.

Ovviamente c'è bisogno di uno scossone, dell'impegno meno reticente del governo e dei maggiori leader di tutti gli schieramenti politici e parlamentari, sia per superare le residue resistenze che per rimettere all'ordine del giorno dei lavori del parlamento un punto di grande rilievo giuridico, politico, morale e civile. Malgrado tutto sussistono tutti i presupposti affinché in questa legislatura il reato di tortura possa diventare tale (con legge organica), se si mettono da parte ideologismi ed interpretazioni settarie.

I diritti umani è bene ricordarlo sono patrimonio di tutti gli uomini liberi. Oggi più che mai è possibile coniugare l'innegabile esigenza di sicurezza con la necessità di tutelare i diritti di chi è privato della libertà personale. Partendo dalla Costituzione per agire in maniera corretta con lo scopo di garantire una espansione dei diritti e degli imprescindibili doveri nel quadro del rispetto della persona e delle libertà civili, così come si sono affermati nelle società democratiche e liberali. Sapranno i nostri governanti, i deputati ed i senatori, una volta tanto, distogliere la loro attenzione dalla sterile polemica quotidiana per impegnarsi davvero e a fondo sul versante della positiva tutela dei diritti dell'uomo?