26 novembre. Depositate le motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo
per Gaetano Badalamenti, accusato di essere stato il mandante dell’omicidio
di Peppino Impastato.
Riportiamo il testo integrale della sentenza.
Proc. n. 41/99 R.G.C. Assise Sent. n. 10/02
TRIBUNALE DI PALERMO
CORTE DI ASSISE
SEZIONE TERZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'anno duemiladue, il giorno undici del mese di Aprile, la Corte di Assise
così composta:
1. Dott. Claudio Dall'Acqua, Presidente
2. Dott. Roberto Binenti , Giudice a latere
3. Sig. Rosanna Giorni, Giudice Popolare
4. Sig. Giovanni Traina , Giudice Popolare
5. Sig. Giovanna Cinà, Giudice Popolare
6. Sig. Domenico Biundo, Giudice Popolare
7. Sig. Giovanna Pollina, Giudice Popolare
8. Sig. Antonio Davì, Giudice Popolare
con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato del Sostituto Procuratore
della Repubblica Dott.ssa Franca Imbergamo e l'assistenza del Cancelliere Dott.ssa
Annamaria Giunta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale
CONTRO
Badalamenti Gaetano , nato a Cinisi il 14.09.1923, difeso di fiducia dagli
Avv.ti Paolo Gullo e Girolamo D'Azzò del Foro di Palermo; detenuto per
altro c/o il Carcere Federale di Fairton - New Jersey USA
presente nell'aula in collegamento audiovisivo con quella di udienza (non comparso
all'atto della lettura del dispositivo a seguito di rinunzia)
IMPUTATO
a) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p. per avere, quali
ideatori e mandanti, in concorso tra loro e con ignoti esecutori materiali,
cagionato, con premeditazione, la morte di Giuseppe Impastato con l'uso di materiale
esplosivo del tipo dinitrotoluene la cui deflagrazione dilaniava la vittima,
provocandone l'immediato decesso;
In Cinisi il 09.05.1978
b) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 2 e 4 legge 2 ottobre 1967
n. 895 e succ. modif., 61 n. 2 c.p., per avere in concorso tra loro e con ignoti,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di
commettere il delitto di cui al capo che precede, illegalmente detenuto e portato
il luogo pubblico materiale esplosivo del tipo dinitrotoluene.
In Cinisi il 09.05.1978
PARTI CIVILI COSTITUITE
Bartolotta Felicia , nata a Cinisi il 24.5.1916, e Impastato Giovanni
, nato a Cinisi il 26.6.1953, rispettivamente madre e fratello di Impastato
Giuseppe, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Gervasi del Foro di Palermo;
Comune di Cinisi , in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato
e difeso dall'Avv. Leonardo Palazzolo;
Regione Siciliana , in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
all'udienza del 15.1.2002:
il Pubblico Ministero ha chiesto affermarsi la penale responsabilità
dell'imputato e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la
condanna dello stesso alla pena dell'ergastolo e alle pene accessorie, nonché
al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle
costituite parti civili;
l'Avv. Giangiacomo Palazzolo, in sostituzione dell'Avv. Leonardo Palazzolo,
ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna
dello stesso anche al risarcimento del danno cagionato al Comune di Cinisi,
come da conclusioni scritte depositate;
l'Avv. Vincenzo Gervasi ha chiesto affermarsi la penale responsabilità
dell'imputato e la condanna dello stesso anche al risarcimento del danno cagionato
al Bertorotta Felicia ed Impastato Giovanni, come da conclusioni scritte depositate;
all'udienza del 9.4.2002
l'Avv. Fabio Caserta, per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha chiesto
affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna dello
stesso anche al risarcimento del danno cagionato alla Regione Siciliana, come
da conclusioni scritte depositate;
l'Avv. Girolamo D'Azzò ha chiesto l'assoluzione dell'imputato per non
avere commesso il fatto;
all'udienza del 10.4.2002
l'Avv. Paolo Gullo ha chiesto l'assoluzione dell'imputato ai sensi del comma
I dell'art. 530 c.p.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25.5.1997 il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
chiedeva il rinvio a giudizio di Badalamenti Gaetano e Palazzolo Vito, affinché
rispondessero dei reati indicati in epigrafe loro contestati in concorso.
Con riguardo alla posizione del primo, detenuto negli Stati Uniti in espiazione
di pena inflitta in quel paese, non si dava corso all'udienza preliminare, poiché,
dopo la sua fissazione, perveniva richiesta di giudizio immediato avanzata dal
difensore dell'imputato, munito di procura speciale ed il G.U.P. presso questo
Tribunale provvedeva in conformità, con decreto emesso il 23.11.1999.
All'udienza del 26.1.2000, fissata per la celebrazione del dibattimento davanti
alla III Sezione della Corte di Assise di questo Tribunale, in composizione
diversa da quella sopra indicata, si prendeva atto che il Badalamenti aveva
fatto presente di voler "partecipare personalmente" al dibattimento
e però non era comparso per il legittimo impedimento dovuto alla detenzione
negli U.S.A. Il processo veniva, pertanto, rinviato all'udienza del 27.4.2000,
riservandosi la Corte di valutare la possibilità prospettata dall'accusa
di assicurare la comparizione dell'imputato all'udienza con le modalità
della "partecipazione al dibattimento a distanza" previste dall'art.
146 bis disp. att. c.p.p.
A seguito dell'astensione dei giudici che originariamente componevano la Corte
e che, al contempo, trattavano il giudizio abbreviato instaurato per gli stessi
fatti a carico di Palazzolo Vito, conformemente a quanto disposto dal Presidente
del Tribunale, era chiamata a celebrare il presente giudizio, all'udienza del
27.4.2000 e fino alla pronunzia della sentenza, la Corte costituita dai giudici
sopra indicati.
Alla predetta udienza del 27.4.2000, presosi preliminarmente atto della persistenza
del legittimo impedimento a comparire dell'imputato a causa del suo stato di
detenzione all'estero, era nuovamente ordinato il rinvio della trattazione.
Contestualmente, la Corte disponeva, però, la "partecipazione al
dibattimento" del Badalamenti "a distanza" ai sensi dell'art.
146 bis c.p.p. disp. att. c.p.p., in forza delle articolate argomentazioni riportate
nell'ordinanza allegata al verbale di udienza, che inducevano a ravvisare la
sussistenza delle seguenti condizioni: si procedeva nei confronti di imputato
detenuto; per un reato contemplato dall'art. 51 comma III bis c.p.p.; erano
state evidenziate ragioni di sicurezza che sconsigliavano la consegna anche
solo temporanea del Badalamenti per consentirne la presenza in aula.
Inoltrando la conseguente "richiesta di assistenza giudiziaria internazionale
in materia penale" ai sensi dell'art. 727 c.p.p., il Presidente della Corte,
con nota del 9.5.2000, chiedeva alle competenti autorità italiane ed
americane che fosse assicurata l'attivazione del collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza ed il luogo di custodia del Badalamenti e che fossero, altresì,
garantite le seguenti condizioni: a)
la continua e reciproca visibilità dell'imputato in USA, da parte della
Corte procedente in Palermo e di questa da parte dell'imputato, per tutta la
durata delle udienze, con facoltà assicurata a quest'ultimo di intervenire
in qualsiasi momento, per rendere dichiarazioni spontanee; b)
collegamento telefonico continuativo, mediante linea riservata, per tutta la
durata di ogni udienza, tra l'imputato presente nella postazione in USA e il
suo difensore che fosse presente nell'aula della Corte di Assise; c)
possibilità per detto difensore di accedere nella postazione videocollegata
ove si fosse trovato il Badalamenti e di colloquiare con lui, durante la celebrazione
dell'udienza; d)
disponibilità di un ufficiale di polizia giudiziaria italiano (da individuarsi
tramite accordi con il Ministero di Giustizia e altri uffici competenti anche
aventi sede in USA), che potesse accedere in occasione dell'udienza presso la
postazione viedocollegata ove si fosse trovato l'imputato, onde procedere alle
operazioni di verbalizzazione previste dalla legge (art. 146 bis comma VI disp.
att. c.p.p.).
L'assenso a tali condizioni veniva prestato anche dalle Autorità USA,
potendosi ravvisare una di quelle forme di assistenza "compatibili con
la legislazione dello Stato richiesto" menzionate dall'ultima parte del
comma II dell'art. 1 del "Trattato di mutua assistenza in materia penale
tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America",
sottoscritto a Roma il 9.11.1982.
Come la Corte aveva modo di precisare, in diverse ordinanze rese nel corso delle
successive udienze in cui veniva assicurata la "partecipazione a distanza"
dell'imputato con l'osservanza delle modalità di cui sopra, trattandosi
di attività processuale svolta direttamente davanti al giudice italiano
e secondo le norme proprie del processo celebrato in Italia, senza alcuna interferenza
da parte delle autorità degli Stati Uniti chiamate solamente a garantire
la chiesta assistenza ai fini dell'espletamento dell'attività giurisdizionale
in Italia davanti al giudice italiano, il Badalamenti avrebbe potuto essere
difeso, nei modi indicati dall'art. 146 bis c.p.p., esclusivamente dai suoi
legali abilitati ad assisterlo, secondo la legge italiana, davanti all'autorità
italiana.
Così come non si mancava di osservare, a seguito di specifiche doglianze,
che l'imputato avrebbe potuto esercitare pienamente il suo diritto di difesa
nel corso del dibattimento, rendendo direttamente davanti al giudice italiano
dichiarazioni spontanee (come è avvenuto) e l'esame (ove avesse voluto
sottoporsi a tale atto), previa assicurazione delle particolari condizioni prescritte
dal menzionato articolo 146 bis (presenza di un ausiliario abilitato ad assistere
il giudice in udienza).
Sicché, si faceva notare che, trattandosi di attività giurisdizionale
espletata nell'aula di udienza italiana, con la collaborazione degli Stati Uniti
ai soli fini dell'attivazione del video-collegamento nei modi richiesti, alcun
pregiudizio sarebbe potuto derivare - in applicazione della legge di quel paese
- dal libero esercizio del diritto di difesa.
Ciò nonostante, tali questioni venivano riproposte dalla difesa all'udienza
del 28.6.2001, eccependosi, sotto altro aspetto, la nullità degli atti
fino a quel momento espletati, in quanto il presente processo a carico del Badalamenti
sarebbe stato instaurato in Italia in violazione del principio di specialità
dettato in materia di estradizione dagli artt. 699, 721 c.p.p., 14 e 15 della
"Convenzione europea di estradizione", resa esecutiva in Italia con
la legge 30 gennaio 1960, n. 300.
Ma, la Corte, con ordinanza resa nel corso della medesima udienza, al cui contenuto
in questa sede va fatto riferimento, disattendeva anche tale ulteriore eccezione,
evidenziando come fosse, comunque, improprio il richiamo agli obblighi previsti
dalle norme di cui sopra, essendo essi operanti, quale particolare limite all'esercizio
della giurisdizione, solo in caso di concessione di estradizione e cioè
della consegna dell'imputato allo Stato italiano (nella specie non avvenuta).
In seguito, la difesa reiterava le sue doglianze, lamentando anche l'illegittimità
costituzionale dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p., senza però considerare
che la Corte Costituzionale era stata già chiamata ad esprimersi su detta
norma, dichiarando infondate analoghe questioni.
Peraltro, questa Corte, nella motivazione dell'ordinanza resa all'udienza del
4.12.2001 con la quale era dichiarata manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale, evidenziava che nel frattempo la materia
era stata espressamente regolata dall'art. 16 della Legge 5 ottobre 2001, n.
367, che, introducendo nelle disp. att. del c.p.p. l'art. 205 ter, prevedeva
espressamente la "partecipazione al processo a distanza per l'imputato
detenuto all'estero", proprio nelle ipotesi di cui all'art. 146 bis disp.
att. c.p.p. e con le modalità richieste, assentite e concretamente assicurate
nel presente giudizio, coerentemente agli accordi internazionali di cui al Trattato
con gli Stati Uniti del 1960 ed alla normativa interna italiana e degli Stati
Uniti.
E si noti che, anzi, l'art. 205 ter disp. att. c.p.p. prescriveva tassativamente
che "La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la
sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione
all'udienza in collegamento audiovisivo…".
Né va omesso di considerare, a riprova che si tratta di attività
giurisdizionale che si svolge esclusivamente davanti all'autorità giudiziaria
italiana, che, alla stregua di quanto ora previsto dall'art. 384 bis c.p. introdotto
dall'art. 17 della Legge 5.10.2001, n. 367, i delitti di cui agli artt. 366,
367, 368, 369, 371 bis, 372 e 373 c.p., consumati in occasione di collegamenti
audiovisivi come quello di cui al citato art. 205 bis disp. att. c.p.p., vanno
considerati, a tutti gli effetti, commessi nel territorio dello Stato e puniti
secondo la legge italiana.
Altre questioni attinenti alla corretta instaurazione del rapporto processuale,
sotto il profilo della regolarità delle notifiche all'imputato, erano
poste dalla difesa all'udienza del 21.9.2000 e disattese dalla Corte con ordinanza
resa nel corso di tale udienza cui può farsi rinvio.
Indi, nella medesima udienza, erano ammesse le costituzioni di parte civile
suindicate e dichiarate invece inammissibili (e dunque escluse) quelle proposte
dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dal Centro Siciliano di Documentazione
e dal Partito di Rifondazione Comunista.
Con la stessa ordinanza, la Corte provvedeva anche in ordine alle questioni
attinenti alla formazione del fascicolo del dibattimento.
Dopo l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti, aveva inizio l'istruzione
dibattimentale, con l'audizione all'udienza del 21.10.2000 di alcuni dei testi
indicati dall'accusa; istruzione che si svolgeva nel corso di numerose udienze
ove erano escussi altri testi ed imputati in procedimento connesso già
ammessi e che dava luogo anche all'acquisizione di numerosi documenti, di atti
irripetibili e di altri atti di indagini (in quest'ultimo caso previo consenso
delle parti), nonché all'ammissione ed all'espletamento dell'esame di
testimoni ed imputati in procedimenti connesso non inizialmente indicati dalle
parti.
Con ordinanza resa all'udienza del 24.7.2001, la Corte, avvalendosi tuttavia
dei poteri di cui all'ultima parte del comma IV dell'art. 495 c.p.p., revocava
l'ammissione di alcune prove addotte dalla difesa, divenute superflue in considerazione
dell'istruzione già espletata.
All'udienza del 15.1.2002, erano indicati gli atti utilizzabili per la decisione
e si dava atto dell'ultimazione dell'assunzione delle prove.
Esaurita la discussione, che si svolgeva nel corso delle udienze sopra indicate,
il Presidente, all'udienza del 10.4.2002, dichiarava chiuso il dibattimento;
sicché la Corte, previo allontanamento dei giudici popolari supplenti,
si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza, pubblicata
il 11.4.2002, mediante la lettura del dispositivo da parte del Presidente, in
pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 19.5.1984 ed acquisita all'udienza del 20.2.2001,
il Giudice Istruttore di questo Tribunale dichiarava non doversi procedere in
ordine all'omicidio premeditato di Giuseppe Impastato ed ai connessi delitti
di porto e detenzione illegale di esplosivo, per essere rimasti ignoti gli autori
di detti reati.
In quel provvedimento, preliminarmente, si procedeva alla puntuale esposizione
dell'esito delle indagini inizialmente espletate, richiamandosi atti quasi tutti
acquisiti al fascicolo del dibattimento di questo processo (e dunque qui utilizzabili)
e sul cui contenuto si sono, comunque, soffermati diversi testi escussi davanti
a questa Corte.
In particolare, il Giudice Istruttore evidenziava quanto segue:
"Alle ore 1,40 del 9 maggio 1978 il macchinista delle FF.SS. Sdegno
Gaetano, transitando colla propria locomotiva in località "Feudo"
di Cinisi, avvertiva un forte scossone e, fermatosi, constatava che un tratto
di rotaia era tranciato, del che avvertiva il Dirigente della stazione ferroviaria
di Cinisi, Puleo Giuseppe.
Questi ne informava per telefono, alle ore 3,45, i Carabinieri del luogo, che
procedevano ad un immediato sopralluogo …, nel corso del quale si accertava:
1) che la rotaia del binario (unico) lato monte era tranciata e divelta per
un tratto di circa 40 cm. e sotto di essa si era formata una grossa buca con
spostamento della traversa di legno;
2) che nel raggio di 300 metri erano sparsi brandelli di resti umani e di indumenti,
nonché frammenti del tratto di rotaia divelto;
3) che a circa 20 metri dal punto dell'esplosione si trovava l'autovettura Fiat
850 targata PA/142453, dal cui cofano socchiuso fuoriusciva un cavo telefonico
per un tratto di circa un metro, collegato - ad un'estremità - ai morsetti
della batteria, mentre l'altra estremità, priva della guaina di protezione,
era poggiata sul cofano in direzione dello sportello destro del veicolo. All'interno
della vettura si rinveniva una matassa di cavo telefonico, dello stesso tipo
del tratto sopradescritto, lunga circa 20 metri e colle estremità prive
di guaina ….
Risultava che l'autovettura apparteneva a Bartolotta Fara, che l'aveva concessa
in uso al nipote Impastato Giuseppe. Questo particolare ed il riconoscimento
degli indumenti da parte dei congiunti consentivano di stabilire con certezza
che la persona deceduta in conseguenza dell'esplosione si identificava proprio
nel giovane Impastato Giuseppe.
La Bartolotta Fara, zia materna del giovane, riferiva che suo nipote aveva vissuto
con lei sin dalla tenera età e che il giorno 8 maggio egli era uscito
di casa alle ore 10 circa, alla guida dell'autovettura "Fiat 850"
di cui aveva la piena disponibilità e che da quel momento ella non aveva
più visto.
Precisava - inoltre - la donna che il nipote era di carattere chiuso e totalmente
dedito all'attività politica, quale militante (e segretario politico
locale) nel partito di "Democrazia Proletaria", pur se negli ultimi
tempi se ne era mostrato "deluso".
Nel corso di una perquisizione domiciliare venivano rinvenute, nel cassetto
del comodino della camera da letto dell'Impastato, cinque lettere, risalenti
al novembre del 1973 (di cui tre indirizzate al predetto e due al suo compagno
di partito La Fata Giampiero) e contenenti minacce contro i destinatari ed i
loro "amici comunisti" per l'attività da essi svolta tra i
muratori di Cinisi, nonché un manoscritto di tre fogli a firma "Giuseppe",
riconosciuto da Impastato Giovanni come autentica ed appartenente al defunto
suo fratello. Tale manoscritto, recante espressioni rivelatrici di una profonda
crisi umana e politica (vi si parla - tra l'altro - di "fallimento come
uomo e rivoluzionario") ed altre duramente critiche verso le posizioni
assunte da alcuni compagni di fede politica, peraltro non nominati, sembrava
rivelare anche chiari propositi suicidi, come appariva dalle frasi: "…
medito sull'opportunità, o forse sulla necessità, di "abbandonare"
la politica e la vita … Ho cominciato esattamente il 13 febbraio …
Non voglio funerali di alcun genere. Dal punto di morte all'obitorio. Gradirei
tanto di essere cremato e che le mie ceneri venissero gettate in una pubblica
latrina della città…".
Nel corso delle indagini venivano interrogati dalla Polizia giudiziaria diversi
compagni di partito dell'Impastato Giuseppe, i quali si manifestavano quasi
tutti concordi nel negare che fossero mai sorti seri contrasti, all'interno
del gruppo, circa la linea politica da seguire e nell'esprimere il convincimento
che il loro compagno fosse stato ucciso a motivo delle sue ripetute denunce
a carico della mafia locale e delle speculazioni - soprattutto edilizie - da
essa effettuate e che gli autori dell'omicidio avessero poi cercato di far apparire
l'Impastato come protagonista o vittima di un attentato terroristico.
Le dichiarazioni più articolate ed interessanti venivano rese dal La
Fata Pietro e dal Di Maggio Faro, entrambi aderenti alla lista di "Democrazia
Proletaria" presentata per le elezioni amministrative indette per il 14
maggio 1978.
Il La Fata, pur escludendo l'esistenza di contrapposizioni od atteggiamenti
polemici in seno al gruppo politico di comune appartenenza, precisava che da
circa un anno Impastato Giuseppe "si era una po' allontanato", ossia
aveva diradato i contatti con i propri compagni, e che la data del "13
febbraio" indicata nello scritto lasciato dal predetto andava riferita
ad una manifestazione pubblica organizzata, colla denominazione di animazioneteatrale",
dal gruppo di "Democrazia Proletaria" nella piazza di Terrasini, e
dalla quale l'Impastato si era dissociato, senza peraltro spiegarne i motivi.
Affermava infine il La Fata di ritenere che l'Impastato fosse stato ucciso ad
opera della mafia locale, cui lo stesso faceva carico - anche pubblicamente
- di "speculazioni varie come lottizzazioni, edilizia, cave, scempio delle
coste del litorale"; aggiungeva che nel 1977 l'Impastato aveva apertamente
accusato - in un volantino - tale Finazzo Giuseppe, legato al noto mafioso Gaetano
Badalamenti, di avere presentato un progetto per la illegale costruzione di
un edificio di cinque piani, progetto poi non approvato a seguito di detta pubblica
denuncia.
Il Di Maggio, dal canto suo, pur confermando la mancata partecipazione dell'Impastato
alla manifestazione "Animazione Teatrale" tenuta in Terrasini dal
gruppo "la domenica successiva a quella di carnevale" del 1978, dichiarava
di ritenere che la data del "13 febbraio" indicata nello scritto di
cui si è detto fosse da ricollegare ad una manifestazione degli "indiani
metropolitani" svoltasi a Palermo nel febbraio 1977 e ritenuta dal defunto
compagno "una ridicola mistificazione".
Precisava, inoltre, il Di Maggio che i rapporti in seno al gruppo erano cordiali
e che se qualche polemica divideva l'Impastato dai compagni essa era dovuta
al suo "senso esasperato della politica, dove era molto preparato",
mentre "gli altri intendevano valorizzare anche la vita personale".
Identico motivo, a giudizio del Di Maggio, stava alla base delle dimissioni
dell'Impastato, nel gennaio-febbraio 1978, dalla carica di direttore responsabile
della radio "Aut" con sede in Terrasini, carica nella quale gli era
succeduto Cavataio Benedetto, pur continuando l'Impastato a dare il proprio
contributo ai programmi, "tendenti a denunciare in chiave satirica speculazioni
mafiose".
Dichiarava infine il Di Maggio di avere appreso dallo stesso Impastato delle
minacce da quest'ultimo ricevute, e che lo inducevano ad escludere, in ordine
alla morte del compagno, le ipotesi del suicidio e dell'evento accidentale;
e chiariva di avere egli stesso fornito e sistemato i cavetti telefonici rinvenuti
nell'autovettura usata dall'Impastato, e destinati ad alimentare, mediante collegamento
alla batteria dell'auto, l'amplificatore posto sul sedile del veicolo ed usato
per il comizio elettorale tenuto dal gruppo il 7 maggio in Cinisi.
Riferendo - con rapporto del 10/5/1978 - alla Procura della Repubblica in sede
circa le indagini come sopra svolte, il Comandante del Reparto Operativo del
Gruppo Carabinieri di Palermo Magg. Subranni accreditava - conclusivamente -
l'ipotesi che l'Impastato, dopo essere uscito dalla sede della radio "Aut"
verso le 20,12 del dì 8 maggio (come era risultato per concordi testimonianze),
avesse rinunziato a partecipare alla riunione che nella stessa sede avrebbe
dovuto tenersi verso le ore 21, e, "dopo avere riflettuto ancora una volta
su quello che egli stesso aveva definito un fallimento, avesse progettato ed
attuato l'attentato dinamitardo alla linea ferroviaria in modo da legare il
ricordo della sua morte ad un fatto eclatante".
Dunque, nel corso delle iniziali indagini si contrapponevano due tesi: quella
dei Carabinieri consacrata negli atti ufficiali diretti all'A.G. e quella degli
amici e compagni di partito di Giuseppe Impastato.
Questi ultimi, resisi conto dell'orientamento assunto dai Carabinieri, non mancavano
di cercare altri interlocutori che potessero dare il giusto peso alla loro ipotesi
alternativa, onde scongiurare il pericolo che il caso fosse frettolosamente
archiviato come uno dei tanti tragici episodi dell'epoca ricollegabili, in un
modo o nell'altro, all'attività eversiva dei gruppi terroristici dell'area
dell'estrema sinistra.
Veniva così presentato in data 11.5.1978 un esposto al Procuratore della
Repubblica firmato dagli studenti universitari Carlotta Francesco, Barbera Giovanni
e Bonsangue Paola, ove era confutata la tesi dell'attentato e sostenuta invece
quella dell'omicidio premeditato.
Ma, i compagni di Impastato non si limitavano alle rimostranze.
Ed infatti, come si legge nella citata sentenza resa dal G.I.:
"Nel pomeriggio del 12 maggio (secondo quanto si evince dalla deposizione
resa ai Carabinieri il 16 maggio 1978 dal prof. Del Carpio…) lo studente
Carlotta, sopramenzionato, assieme ad altro giovane, si recava presso l'Istituto
di Medicina Legale ed ivi consegnava al predetto Prof. Del Carpio Ideale, libero
docente, un sacchetto di plastica contenente alcuni resti umani ed una pietra
avvolta in carta, spiegando che i resti umani erano stati da loro recuperati
sul luogo della esplosione, mentre il sasso era stato divelto da un "locale
a nord della casa rurale. Il prof. Del Carpio provvedeva a conservare nella
cella frigorifera i resti umani ed a custodire la pietra, in attesa di disposizioni
da parte del Magistrato.
La mattina successiva il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Scozzari
(evidentemente avvertito - la sera precedente - dal prof. Del Carpio), accompagnato
da alcuni Ufficiali di Polizia Giudiziaria, da elementi della Squadra Scientifica
dei Carabinieri di Palermo, dai due periti medico - legali già officiati
con verbali del 9 e 10 maggio …(ndr. si tratta del Dott. Procaccianti e
del Dott. Caruso), nonché dallo stesso Prof. Del Carpio, indicato nel
verbale di ispezione dei luoghi come "consulente tecnico di parte già
nominato" …, si recava nel luogo dell'esplosione "e precisamente
nella costruzione abbandonata in prossimità della quale fu rinvenuta
l'autovettura Fiat 850 che era nel possesso di Impastato Giuseppe; questo al
fine di accertare la esistenza di ulteriori tracce ed, in particolare, delle
asserite tracce di sangue che sarebbero state rinvenute da taluni giovani che,
eseguita una loro ispezione, effettivamente rinvennero una mano umana ed altri
frammenti organici e ritennero di avere rinvenuto, nell'interno del caseggiato
predetto, tracce di sangue umano".
Presenziavano all'ispezione dei luoghi anche il La Fata Pietro, più volte
menzionato, e tale Lo Duca Vito, facenti parte del predetto gruppo di giovani,
e convocati per indicare i luoghi in cui avevano compiuto le loro ricerche ed
il punto del caseggiato ove sarebbe stata da essi rinvenuta su di un sasso,
e quindi asportata e consegnata al Prof. Del Carpio, la ricordata traccia di
sangue. In un caseggiato abbandonato, in prossimità del luogo in cui
era stata rinvenuta la "Fiat 850" usata dall'Impastato, i due giovani
indicavano il punto in cui, nel vano con ingresso da lato sud, era stata da
essi asportata la pietra recante le asserite tracce di sangue e facenti parte
della pavimentazione del vano, a 15 cm. circa dello spigolo di un sedile di
pietra esistente in un angolo del vano stesso; veniva - altresì - asportata
e repertata altra pietra, saldamente infissa nel terreno, e recante una traccia
rossastra che i periti ritenevano riconducibile a materia organica.
Nella stessa giornata del 13 maggio, verso le ore 13, lo studente Chirco Francesco
Paolo consegnava al Comandante la Stazione Carabinieri di Cinisi … un sacchetto
di plastica, contenente frammenti di resti umani raccolti dallo stesso Chirco,
e dai suoi amici Bartolotta Ferdinando e Riccobono Giovanni, nel pomeriggio
del giorno precedente, nella zona dell'esplosione. Anche detti frammenti venivano
consegnati dal magistrato ai periti. Altri reperti (pezzi di stoffa e macchie
di sangue), venivano, infine, acquisti - il 13.5.78 - dai Carabinieri di Cinisi…".
In data 16.5.1978 anche Impastato Giovanni e Bartolotta Felicia, rispettivamente
fratello e madre di Impastato Giuseppe, presentavano un esposto sostenendo con
forza e motivatamente la tesi dell'omicidio.
I CC., tuttavia, rimanevano fermi nelle loro conclusioni, ribadite in un rapporto
a firma del Magg. Subranni depositato il 30.5.1978, in cui si richiamavano anche
le dichiarazioni raccolte da Maniaci Anna gestrice del bar "Munacò"
di Cinisi, la quale, sentita il 17.5.1978, aveva riferito che quel giorno 8
maggio, verso le 20,30 - 20,45, Impastato Giuseppe (che appariva "normale")
era entrato da solo in detto locale, con in mano "una carpetta o un libro"
e vi si era trattenuto il tempo necessario per ordinare e bere un bicchiere
di whisky.
Ciò nonostante, all'esito dell'istruzione sommaria, il Procuratore della
Repubblica trasmetteva gli atti al Giudice Istruttore, perché si procedesse
a carico di ignoti per i reati di omicidio premeditato di Impastato Giuseppe
e di detenzione e porto illegale di esplosivo.
La laboriosa attività di istruzione formale si sviluppava anche nell'audizione
da parte del G.I. di numerosi altri testimoni, ritenuti via via a conoscenza
di circostanze utili ai fini dell'accertamento dei fatti.
Al riguardo, nella citata sentenza si evidenziava:
"Venivano altresì sentiti numerosi testimoni …, dalle cui
deposizioni emergevano talune significative, nuove circostanze, e - in particolare
- un colloquio avvenuto nel pomeriggio dell'8 maggio 1978 tra tale Riccobono
Giovanni (amico dell'Impastato Giuseppe) e il suo cugino e datore di lavoro
Amenta Giuseppe, e nel corso del quale il Riccobono, chiamato in disparte, era
stato avvertito "di non andare in paese perché in questi giorni
succederà qualcosa di grosso"; precisava il Riccobono … di
avere appreso dal cugino, nell'accennato colloquio, "che era stato suo
fratello Amenta Carmelo Giovanni a incaricarlo di dargli tale consiglio",
e di averne - subito dopo - parlato con parecchi amici di Cinisi, tra cui il
fratello dell'Impastato Giuseppe, ma di non averne potuto informare Giuseppe,
benché questo fosse stato il suo primo, istintivo pensiero, perché,
recatosi appositamente alla radio, lo aveva trovato impegnato in vista di un'assemblea
fissata per le ore 21.
Le circostanze riferite dal Riccobono venivano confermate da numerosi testi
(Impastato Giovanni, Di Maggio Faro, Maniaci Giosué, Iacopello Fara,
Vitale Maria Fara, Bartolotta Andrea, La Fata Pietro Giovanni, Cavataio Benedetto
e Di Maggio Domenico).
Emergeva altresì, da taluna delle testimonianze sopraricordate, che le
circostanze riferite dal Riccobono avevano creato, nella stessa sera dell'8
maggio 1978, uno stato di apprensione tra gli amici di Impastato Giuseppe, alcuni
dei quali ("circa otto persone" …), non avendolo visto arrivare
alla riunione fissata per le ore 21, si erano mossi - su tre autovetture - alla
sua ricerca, protrattasi invano per quasi tutta la notte …
Precisavano concordemente i testi suindicati di non avere riferito prima, nemmeno
al magistrato, quanto avevano appreso dal Riccobono, a motivo della sfiducia
in essi ingenerata dal deciso orientamento che sin dal primo memento gli investigatori
avevano palesato verso la tesi dell'incidente o del suicidio.
I testi stessi, inoltre, fornivano particolari circa la battaglia politica condotta
dall'Impastato Giuseppe contro il potere mafioso della zona, e in particolare
contro Gaetano Badalamenti, Finazzo Giuseppe ed un certo Palazzolo; personaggi
che egli non esitava a ridicolizzare nelle trasmissioni di "Onda Pazza"
dalla Radio Aut.
A tal riguardo l'Impastato Giovanni consegnava al magistrato istruttore, il
7/12/1978 …, sette cassette di registrazione di dette trasmissioni, oltre
a vari documenti, e precisava … che suo fratello era riuscito, coll'intensa
attività politica svolta, a far sospendere i lavori di costruzione di
un palazzo a cinque piani ("che pare sia del Finazzo) e si era battuto
a fondo, con pubbliche denunce, contro l'approvazione "quasi clandestina"
del cosiddetto piano "Z10", consistente nella realizzazione di un
campo turistico nella zona di Cinisi, ed alla quale "erano interessati
un certo Lipari … figlioccio di un noto mafioso defunto Rosario Badalamenti;
un certo Caldara di Palermo; e un certo Cusimano di Cinisi, costruttore edile
… forse in buoni rapporti con esponenti mafiosi".
Del resto già in data 19/5/78 il Lo Duca Vito … aveva riferito al
Sostituto Procuratore della lotta condotta dall'Impastato Giuseppe contro la
realizzazione del villaggio turistico Z 10 (nonché di una strada costruita,
con soldi del comune, in contrada "Purcaria", e che, precisava il
teste, "serviva per uso di due sole persone di cui non so i nomi ma ho
sentito di essere mafiosi").
Riferiva - ancora - l'Impastato Giovanni, nella citata deposizione del 7/12/78,
che suo fratello aveva denunciato "anche pubblicamente, attraverso la radio,
le imposizioni nei confronti delle società che costruivano l'autostrada
le quali erano costrette ad acquistare il materiale necessario dal Finazzo e
dai D'Anna, elementi mafiosi di Terrasini"; e rivelava - infine - che (secondo
quanto egli aveva appreso circa un mese dopo la morte del fratello e successivamente
alla deposizione dinanzi al Sostituto Procuratore) il Vito Lo Duca, "il
giovane più vicino a suo fratello", era stato seguito, la sera dell'8maggio
1978, mentre conduceva la propria autovettura, da un'altra persona, pure in
macchina.
Questa circostanza veniva confermata, nella stessa giornata, dal Lo Duca …,
il quale precisava di essere stato seguito "per circa 6 o 7 minuti"
da un'autovettura condotta da tale Pizzo Salvatore, e che egli successivamente
aveva più volte notato, con all'interno lo stesso Pizzo, "davanti
all'abitazione di Gaetano Badalamenti noto mafioso di Cinisi".
Un'ultima circostanza di rilievo veniva riferita, in dep. 7/12/1978, dal Di
Maggio Faro …, e riguardava un colloquio avvenuto in Cinisi tra Amenta
Carmelo ed il Finazzo Giuseppe (inteso "u parrineddu"), e riferitogli
dal Riccobono Giovanni; la circostanza verrà poi confermata in dep. 17/3/1979
… dal teste Di Maggio Domenico, il quale aveva notato, la domenica precedente
la morte dell'Impastato, un colloquio "appartato" tra il Finazzo e
l'Amenta, davanti al Municipio di Cinisi, e, la sera dell'8 maggio, appena erano
cominciate le ricerche dell'Impastato Giuseppe, aveva riferito l'episodio al
Riccobono Giovanni, collegandolo subito alla mancanza di "Peppino".
I fratelli Amenta venivano interrogati (il Giuseppe il 21/12/1978 …, il
Carmelo il 3/1/79 …) sulle circostanze emerse, nei loro confronti, dalle
deposizioni più volte ricordate, e che entrambi negavano; né miglior
esito aveva il confronto … tra l'Amenta Giuseppe ed il Riccobono.
Sulla base delle risultanze acquisite veniva emesso in data 31/1/1979 - mandato
di cattura per il delitto di cui all'art. 372 C. Pen. nei confronti dell'Amenta
Giuseppe …, mentre il giorno successivo veniva spedita comunicazione giudiziaria
- per la stessa imputazione - all'Amenta Carmelo Giovanni ...
Sempre in data 1/2/1979 veniva inviata comunicazione giudiziaria al già
nominato Finazzo Giuseppe, quale "indiziato" del delitto di omicidio
volontario in pregiudizio dell'Impastato Giuseppe ……
Interrogati dal magistrato, rispettivamente il 14 e il 23/2/1979, sia l'Amenta
Giuseppe (costituitosi il 14/2/79) che il fratello Carmelo Giovanni insistevano
nel negare le circostanze più sopra precisate, così come riferite
dai testi menzionati e - in particolare - dal Riccobono Giovanni e dal Di Maggio
Faro; meno recisa - peraltro - risultava la smentita dell'Amenta Carmelo in
ordine al suo colloquio col Finazzo qualche giorno prima della morte dell'Impastato
(.. "non ricordo, avrò potuto anche fermarmi a parlare un po' nel
senso che il Finazzo mi avrà rivolto l'invito ad andare con lui al circolo")
..".
Le indagini erano dirette anche al fine di fare luce sulle vicende di speculazione
edilizia denunziate dall'Impastato e, segnatamente, su quelle relative al cosiddetto
"Progetto Z 10" e alla realizzazione da parte del Finazzo del "palazzo
a cinque piani" nel centro abitato di Cinisi.
Nella menzionata sentenza, il G.I. proseguiva la sua disamina della vicenda
processuale, esponendo dettagliatamente tutte le circostanze di fatto e le considerazioni
di carattere logico che lo inducevano a ritenere provato che Giuseppe Impastato
fosse "… rimasto vittima di un efferato omicidio, attuato con modalità
tali da far attribuire la morte ad un deliberato atto suicida o ad un'accidentale
esplosione …".
E quanto alle diverse conclusioni rassegnate all'inizio delle indagini dai
Carabinieri, quel Giudice non mancava di fare notare:
"… lo stesso C.llo Subranni (che, allorquando comandava - con grado
inferiore - il Reparto Operativo del Gruppo Carabinieri di Palermo, aveva, sulla
base di indagini iniziali, espresso, ne due sovracitati rapporti 10/51978 e
30/5/1978, il motivato e fermo convincimento che l'Impastato Giuseppe si fosse
"suicidato compiendo scientemente un attentato terroristico") precisava
in deposizione 25/12/1980 … di avere appreso, "attraverso i contatti
tenuti con l'autorità giudiziaria", che - nel corso delle ulteriori
indagini - erano "venuti fuori elementi tali da far ritenere possibile
una causale diversa da quella formulata con il rapporto". Nella successiva
deposizione del 16/7/1982 lo stesso Col Subranni, in termini ancora più
espliciti e con una lealtà che gli fa onore, dichiarava …: "…
nella prima frase delle indagini, si ebbe il sospetto che lo Impastato morì
nel momento in cui stava per collocare un ordigno esplosivo lungo la strada
ferrata. Questi sospetti, però, vennero meno quando, in sede di indagini
preliminari, svolte da magistrati della Procura, emersero elementi che deponevano
per l'omicidio dell'Impastato più che per una morte accidentale cagionata
dall'ordigno esplosivo. Dalle indagini a suo tempo svolte, emerse in maniera
certa che lo Impastato era seriamente e concretamente impegnato nella lotta
contro il gruppo di mafia capeggiato da Gaetano Badalamenti che lo Impastato
accusava di una serie di illeciti, anche di natura edilizia. In ordine a quest'ultima
circostanza, muoveva anche accuse ad un certo Finazzo da lui ritenuto mafioso
e legato al Badalamenti".
Occorre precisare - a questo punto - che, nel frattempo, il già nominato
Finazzo Giuseppe era rimasto vittima di un omicidio consumato il 20 dicembre
1981 e del quale sono rimasti ignoti gli autori.
Oltremodo significativo ed illuminante appare, per le considerazioni svolte
in ordine alla morte dell'Impastato Giuseppe, il rapporto giudiziario compilato
in data 10/2/1982, relativamente al predetto omicidio, dal Comandante la Compagnia
Carabinieri di Partinico …
Giova qui trascrivere i passi principali di tale rapporto, anche per poter misurare
di quanto risultino mutati nel frattempo (ma sono trascorsi solo quattro anni!)
gli orientamenti e gli indirizzi nella individuazione delle modalità
e delle cause del tragico avvenimento verificatosi nella notte sul 9 maggio
1978:
"Finazzo Giuseppe, componente del clan mafioso capeggiato dal noto Badalamenti
Gaetano da Cinisi, era l'uomo di fiducia più vicino al capo … Ufficialmente
imprenditore edile ed iscritto al n. 146 dell'elenco dei mafiosi aveva precedenti
per reati contro il patrimonio. Inteso "Parrineddu" ed anche "Percialino",
soprannome questo ultimo che gli affibbiò il defunto Impastato Giuseppe,
noto esponente di democrazia proletaria … Era definito, per la voce pubblica,
un soggetto di spiccata capacità a delinquere, a servizio della mafia
e privo di scrupoli morali. Da epoca remota, grazie alla sua attività,
ha avuto la possibilità di adoperare grossi quantitativi di esplosivo,
non certo impiegato solo nelle note cave della S.I.F.A.C., ma anche, presumibilmente,
per favorire i vari mafiosi a lui associati nella consumazione di attentati
dinamitardi. Il più grave di questi delitti, che la voce pubblica gli
addebita, e che risale al 9/5/1978 è la soppressione di Impastato Giuseppe,
noto esponente di democrazia proletaria di Cinisi, che pubblicamente non cessò
mai, fino al giorno della sua morte, di accusare, arrivando financo a ridicolizzarli,
il Finazzo Giuseppe, il Badalamenti Gaetano e gli altri esponenti della mafia".
E concludendo la sua analisi, il Giudice Istruttore osservava:
"… poiché … l'Impastato Giuseppe aveva concentrato
il suo impegno di lotta contro le prevaricazioni, gli abusi e gli illeciti di
taluni amministratori e - soprattutto - di ben individuati gruppi e personaggi
mafiosi, se ne deve trarre il logico convincimento che proprio in questi ambienti
sia stata decisa ed attuata la soppressione di un così irriducibile accusatore.
Se però può dirsi raggiunta la certezza processuale in ordine
alla consumazione dell'omicidio, ai moventi del medesimo ed al gruppo od ambiente
nel quale è maturata la criminale decisione, non altrettanto può
dirsi circa la individuazione dei responsabili.
E' appena il caso di ricordare che nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità
penale è strettamente personale, e che non può configurarsi una
astratta responsabilità "di gruppo" ove manchino prove certe
che consentano di formulare specifici addebiti a carico dei componenti del gruppo
stesso e di coloro che ne dirigono l'attività.
Nel nostro caso gli irreparabili ritardi derivati da quello che nella requisitoria
del P.M. viene definito l'iniziale "depistaggio" delle indagini e
la sopravvenuta uccisione del Finazzo Giuseppe, indiziato del reato di omicidi
di cui è processo, non hanno consentito di tradurre in ben definite responsabilità
individuali le verità che emergono dalle carte processuali, nel senso
che non è stato possibile accertare se l'assassinio dell'Impastato sia
il frutto di una decisione di taluno degli esponenti mafiosi più volte
nominati o (come è parimenti ipotizzabile) di taluno degli elementi di
fiducia che gravitavano nella loro orbita e che potevano con ciò mirare
a guadagnarsi meriti, prestigio ed autorità o - comunque - a dimostrare
la propria fedeltà verso i capi".
Per questi motivi il G.I., dichiarava quindi non doversi procedere in ordine
ai rubricati delitti di omicidio volontario e di detenzione e porto illegale
di esplosivo, per essere rimasti ignoti gli autori dei fatti.
A completamento del riepilogo delle vicende processuali che hanno preceduto
questo giudizio, quali si desumono dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento
e da quanto rappresentato dai testi e dalle parti, va evidenziato che, qualche
anno dopo la pronunzia di detta sentenza, il procedimento veniva riaperto, a
seguito di un esposto presentato da Giovanni Impastato e dai responsabili del
"Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato", ove si rappresentavano
diverse circostanze, a conoscenza dei congiunti, riguardanti i rapporti intrattenuti
da Luigi Impastato, padre di Giuseppe, con Badalamenti Gaetano e con altri esponenti
della mafia di Cinisi, nonché alcuni particolari concernenti un improvviso
viaggio negli Stati Uniti effettuato dallo stesso Luigi Impastato nella Primavera
del 1977.
Fra l'altro, si assumeva che quest'ultimo (deceduto nel Settembre del 1977 a
Cinisi a seguito delle lesioni riportate in un investimento d'auto), poiché
legato agli esponenti mafiosi di cui sopra, non solo aveva osteggiato l'attività
di denunzia del figlio, ma anche aveva ben compreso il pericolo di ritorsioni
al quale costui andava incontro, come era confermato da alcune confidenze ai
parenti americani.
Inoltre, lo scenario mafioso che avrebbe fatto da cornice alla decisione e all'esecuzione
dell'omicidio di Giuseppe Impastato si riteneva ormai ben delineato dalle conoscenze
- concernenti in generale Cosa Nostra ed in particolare la famiglia mafiosa
di Cinisi e lo stesso Badalamenti Gaetano - acquisite grazie al progredire delle
indagini che in quegli anni avevano dato vita al "maxi processo" (si
faceva in particolare riferimento alle dichiarazioni di collaboratori come il
Buscetta).
Le indagini scaturite dalla riapertura del procedimento si sviluppavano anche
allo scopo di verificare la pista del coinvolgimento di esponenti dell'eversione
di estrema destra, indicata da Izzo Angelo in forza di confidenze asseritamene
ricevute dal terrorista Concutelli Pierluigi, nonché nell'audizione in
USA, tramite rogatoria internazionale, di Badalamenti Gaetano e di alcuni parenti
degli Impastato.
L'esito di questi e altri accertamenti non veniva, tuttavia, giudicato idoneo
al fine di individuare i responsabili dell'omicidio, sicché nel Marzo
del '92 era disposta l'archiviazione del procedimento.
Come più volte evidenziato dalla difesa, nella circostanza il richiedente
P.M. non mancava di prospettare l'ipotesi che la paternità del delitto
fosse, invece, da attribuire ad esponenti delle cosche mafiose emergenti facenti
capo ai "corleonesi", in quegli anni intenti a preparare la loro scalata
al vertice di Cosa Nostra, a scapito di boss del calibro di Badalamenti Gaetano
divenuti ben presto acerrimi nemici.
L'ultima riapertura delle indagini avente quale esito l'emissione del decreto
da cui trae origine il presente giudizio, consegue alle rivelazioni del collaboratore
Palazzolo Salvatore (dissociatosi dal sodalizio mafioso nel '93), avendo costui
accusato, quali mandanti del delitto, Badalamenti Gaetano e Palazzolo Vito e
in tal modo confermato non solo la tesi dell'omicidio, ma anche la sua matrice
mafiosa.
Si sono succedute, inoltre, le dichiarazioni accusatorie degli altri collaboratori
escussi nel corso del dibattimento, tutte ritenute idonee a comprovare il coinvolgimento
nel fatto di sangue del Badalamenti.
E le nuove indagini non hanno mancato di approfondire ancora una volta, mediante
l'audizione dei congiunti di Giuseppe Impastato ed anche di quelli residenti
negli Stati Uniti, le tematiche dei rapporti intrattenuti da Luigi Impastato
con il Badalamenti (ed altri mafiosi di Cinisi) e del viaggio del primo risalente
alla Primavera del '77.
La superiore esposizione del lungo e complesso iter processuale consente di
mettere a fuoco i principali temi di accertamento con cui si è dovuta
misurare la ricostruzione accusatoria e, in ordine di tempo, presi in considerazione
dai Magistrati occupatisi del caso.
Il primo problema che ci si è posti e che qui va nuovamente affrontato
riguarda la diversa lettura dei fatti prospettata almeno inizialmente dai CC.,
convinti di trovarsi di fronte ad un attentato dinamitardo posto in essere dall'Impastato,
motivato da intenti terroristici e, secondo una versione riveduta e corretta,
risoluto a togliersi la vita.
Il G.I. nella sentenza del 19.5.84 ha confutato però tale ipotesi, evidenziando
correttamente che la preconcetta accettazione di essa pregiudicò non
poco la completezza e la linearità dell'attività di indagine,
con l'inevitabile dispersione di prezioso materiale probatorio.
Invero, i familiari e gli amici tentarono subito di spiegare - e lo hanno fatto
anche nel corso del dibattimento - che Giuseppe Impastato non aveva mai compiuto
gesti che rivelassero l'intenzione di condurre l'attività politica con
metodi terroristici, avendo invece sempre manifestato una cultura volta a rappresentare
apertamente le proprie idee, con ogni mezzo a disposizione e con azioni sì
talvolta eclatanti e di rottura, ma sempre non violente e improntate al libero
confronto.
Proprio il rifiuto di qualsiasi forma di sopraffazione, lo aveva indotto per
anni a denunziare, pubblicamente e in modo circostanziato, le malefatte di esponenti
mafiosi e le relative collusioni in vari settori.
L'entusiasmo ed il fervore con cui l'Impastato aveva continuato a condurre soprattutto
negli ultimi giorni di vita la sua attività politica ed a portare avanti
la sua opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica relativamente all'argomento
mafia, ma anche ad altri più o meno connessi, come la speculazione edilizia
e la deturpazione del territorio, tutto potevano far pensare meno che il maturare
ed il mettere in atto la volontà di togliersi la vita con un gesto terroristico.
Questa realtà era palese all'indomani dei fatti, sia perché coralmente
rappresentata da quasi tutte le persone legate affettivamente e/o politicamente
all'Impastato, sia in quanto avvalorata da tanti altri dati di inequivocabile
significato e da logiche considerazioni.
Ed infatti, come si desume anche dalla documentazione acquisita in dibattimento,
mai come in quei giorni l'Impastato, candidandosi alle elezioni comunali indette
per il 14.5.1978, tenendo comizi nella piazza di Cinisi, allestendo mostre fotografiche,
parlando ai microfoni di Radio Aut, effettuando attività di volantinaggio,
promuovendo riunioni con i compagni per organizzare la campagna elettorale,
aveva dato prova di volere perseguire le sue aspirazioni politiche e di volere
profondere il suo impegno sociale con metodi democratici e comportamenti assolutamente
incompatibili con quelli di colui che sta maturando l'idea di togliersi la vita
tramite un attentato dinamitardo.
In tal senso militano anche le concordanti notizie acquisite sui movimenti dell'Impastato
quel giorno 8 maggio: egli, insieme ai tanti amici con cui condivideva l'esperienza
politica, preparava l'ultimo comizio della campagna elettorale che avrebbe dovuto
tenersi il giorno successivo e per il quale era stata già presentata
la richiesta di autorizzazione presso la Caserma dei CC.; il pomeriggio si era
intrattenuto nei locali di Radio Aut ove, seguendo la messa in onda di un'intervista
che aveva rilasciato a tale Cucinella Giuseppe, giornalista di altra emittente
locale, si era molto arrabbiato in quanto era stata soppressa la parola mafia
da lui proferita a proposito delle collusioni nel territorio intrattenute dalla
D.C. (tale censura è stata sostanzialmente confermata davanti alla Corte
dal Cucinella); l'Impastato era rimasto insieme agli altri nei locali di Radio
Aut fino alle 20,00 circa, quando si era congedato per recarsi a casa a cenare,
con l'accordo che si sarebbero rivisti intorno alle 21,00 per l'ennesimo incontro
avente all'ordine del giorno le ultime battute della campagna elettorale.
E tale ricostruzione non può dirsi smentita dal fatto che l'Impastato
si fosse brevemente fermato nel bar Munacò nei pressi della sua abitazione
fra le 20,30 e le 20,45, allo scopo di consumare - come era solito fare - un
whisky (la circostanza è stata riferita ai CC. e ribadita davanti alla
Corte dalla titolare del locale, Maniaci Anna).
Ed ancora, non può sottacersi che le perquisizioni espletate nell'immediatezza,
nella dimora dell'Impastato, nella sede di Radio Aut ed in altri luoghi nella
disponibilità di parenti, compagni di partito ed amici del giovane attivista
politico, non consentirono di acquisire il benché minimo dato a supporto
della tesi propugnata dai Carabinieri; né gli stessi - come emerge dalla
deposizione del M.llo Travali (all'epoca Comandante della Stazione dei Carabinieri
di Cinisi) - furono nelle condizioni di rappresentare eventi precedenti che
facessero seriamente ipotizzare il coinvolgimento di quei soggetti in strategie
ed azioni violente o nel possesso di armi ed esplosivi di qualsiasi tipo.
Ma vi è di più: i funzionari delle Ferrovie dello Stato all'esito
delle loro indagini amministrative ebbero a rappresentare (cfr. relazione in
data 11.12.1978, acquisita al fascicolo del dibattimento):
"Il giorno 9.5.1978 il treno 59411, formato dal solo locomotore, effettuava
la corsa Palermo Alcamo D.; con partenza da Palermo Br. Alle ore 0,26 giunto
alle 1,30 circa in prossimità del Km. 30 fra le stazioni di Carini e
Cinisi il Macchinista avvertiva un forte sobbalzo, pertanto si fermava al P.
L. Km. 30+745 e informava il Guardiano in servizio …
…Il tratto di linea al Km. 30 + 180, dove si riscontrava la mancanza di
ml. 0,54 di rotaia, si svolge in curva di raggio di ml. 200.
Il tratto di rotaia mancante è stato riscontrato nella fila interna della
curva, senza alcun danno alle traverse né alla massicciata, che in corrispondenza
del tratto di rotaia mancante, presentava soltanto un lieve avvallamento. Il
pezzo di rotaia di ml. 0,54 asportato dall'esplosione risultava ridotto in numerosi
frammenti di piccola pezzatura.
Nel tratto in cui è avvenuto l'inconveniente alla sede ferroviaria si
trova pressoché alla stessa quota delle circostanti campagne.
Poiché il personale di macchina del treno 735 (precedente al treno 59411)
non ebbe a segnalare alcuna anormalità fra le stazioni di Carini e Cinisi
si deve fondatamente ritenere che lo scoppio della carica esplosiva si sia verificato
nell'arco di tempo intercorrente fra le ore 0,11 (ora di transito del treno
735 in corrispondenza del Km. 30 + 180).
Non vi è dubbio, infatti, che se il danneggiamento della rotaia si fosse
verificato prima del transito del treno 735 il macchinista di detto treno avrebbe
sicuramente rilevato l'anormalità, in quanto la mancanza di mezzo metro
di rotaia determina un notevole sbandamento di un veicolo (poteva addirittura
provocare un furviamento) …".
Ebbene, la scelta di quel giorno, di quel luogo, così come di quell'orario,
per compiere "scientemente un attentato terroristico", non può
che ritenersi del tutto illogica e dunque per nulla verosimile.
Ed infatti, un simile atto alla vigilia delle elezioni sarebbe stato subito
ricollegato ai movimenti eversivi di estrema sinistra, sicché avrebbe
avuto l'effetto di danneggiare il partito politico e la stessa candidatura dell'Impastato,
vanificando tutto l'impegno da lui profuso, con ben altri metodi, per divulgare
idee che, specialmente se rapportate alla realtà locale, nulla avevano
a che fare con la lotta armata.
Mentre l'obiettivo da colpire, seguendo il modo di ragionare di chi si determina
a progettare un gesto eversivo procurandosi all'uopo un ragguardevole quantitativo
di esplosivo, sarebbe stato poco significativo, trattandosi di un'esplosione
in un luogo isolato che avrebbe potuto al più provocare il mero deragliamento
di un treno che era privo di passeggeri e che procedeva in quel tratto a velocità
moderata.
Quanto al rinvenimento dello scritto vergato dall'Impastato in cui si accennava
a possibili propositi suicidi, va rilevato che il suo effetto di depistare le
indagini è stato sostanzialmente riconosciuto nel corso della prima istruzione
e ribadito in occasione del dibattimento di questo giudizio dal Generale (allora
Maggiore) Subranni, il quale fra l'altro non ha mancato di sottolineare che,
dalle notizie via via acquisite dall'Autorità Giudiziaria, aveva poi
appurato che il contenuto dello scritto consentiva di datarlo in un periodo
precedente di diversi mesi.
Tale periodo, come riferito da parenti e amici, era coinciso con quello in cui
Giuseppe Impastato aveva evidenziato uno stato d'animo profondamente critico
e di momentaneo scoramento, che lo aveva portato a dissentire ed estraniarsi
da comportamenti e prese di posizione dei compagni, tanto da dimettersi dalla
carica di direttore di Radio Aut.
In merito risultano particolarmente illuminanti le delucidazioni offerte da
Di Maggio Faro già all'indomani dei fatti (e poi ribadite), anche con
riguardo all'indicazione della data "13 febbraio", riferibile, in
effetti, all'anno 1977 e da cui, stando al tenore delle altre frasi riportate
nel manoscritto, avrebbero dovuto farsi decorrere pressappoco nove mesi al fine
di determinare l'epoca esatta di redazione del documento.
Del resto, va sottolineato che la stessa zia, Bartolotta Fara, in occasione
di una seconda audizione in data 17.5.78 davanti al Procuratore della Repubblica
(il verbale è stato acquisito al fascicolo del dibattimento), riferì:
"… sono a conoscenza di una lettera da lui (cioè da Giuseppe
Impastato, ndr.) scritta parecchio tempo prima, in un momento in cui non era
d'accordo con alcuni del suo partito. So che in detta lettera, che io conoscevo,
egli manifesta molta sfiducia ed il proposito di suicidarsi. Escludo nel modo
più assoluto che mio nipote avesse avuto seri propositi suicidi …
Non so precisare quando io vidi la lettera scritta da mio nipote. Comunque circa
otto o dieci mesi prima della morte …".
E deve chiarirsi che tali nuove dichiarazioni della Bartolotta, così
come quelle nello stesso senso rese al G.I. il 7.12.78, appaiono più
affidabili delle laconiche asserzioni sulla persona del nipote che sono riportate
nei verbali redatti dai Carabinieri il 9.5.78 e risultano citate nella sentenza
del Giudice Istruttore, essendosi nell'immediatezza rappresentata un'immagine
dell'Impastato, quale individuo dal "carattere chiuso" e "negli
ultimi tempi … deluso", che invero non ha nulla a che vedere con quella
- di persona invece estroversa, piena di vita e di iniziative e ancora entusiasta
e convinta dell'azione politica e di denunzia proseguita fino all'ultimo giorno
- che emerge anche da risultanze diverse dalle testimonianze degli altri parenti
e amici (si consideri come Impastato conduceva la sua campagna elettorale e
le trasmissioni di "Onda Pazza" di cui meglio si dirà in seguito).
Ma, la fallacia della tesi originariamente sostenuta dai Carabinieri emerge
in modo ancor più macroscopico da diversi dati obiettivi evidenziati
dall'esito delle indagini svolte nell'immediatezza dei fatti.
In proposito, va premesso che gli inquirenti, recatisi a suo tempo sui luoghi,
non poterono che prendere atto che la deflagrazione della carica aveva avuto
effetti devastanti sul corpo di Giuseppe Impastato.
Si legge nel verbale di sopralluogo del Pretore di quella mattina:
"… il cadavere è dilaniato e si possono descrivere i frammenti
sparsi nel raggio di circa 300 mt. che vengono così descritti: un pezzo
costituito da lobi celebrali con ossa della volta cranica ed un tratto di cuoio
capelluto, un pezzettino d'osso della volta cranica che si rinviene a poca distanza.
Un pezzo di pelle lacera commista a frammenti di tessuti molli probabilmente
del collo. Un pezzo d'osso che si identifica con un tratto della colonna vertebrale
del lato cervicale, pezzi sparsi ovunque di tessuti molli di cui non si riesce
neanche a stabilire la parte del corpo a cui appartengono. Un pezzo di pelle
con tessuti molli. Esiste un pezzo d'arto presumibilmente di femore destro stroncato
con visione delle parti muscolari, probabilmente destro. L'arto è coperto
in parte dal resto di un calzone di colore blu e al piede … una calza dello
stesso colore. Levata la calza si accerta che trattasi dell'arto inferiore destro.
L'arto è integro dal terzo superiore in giù … Alla distanza
di quasi 100 metri dal primo arto si rinviene ulteriormente il resto dell'arto
di sinistra, pure integro dal terzo superiore della coscia fino al piede e alla
radice dilaniato con visioni di parti molli e della testa del femore scoperchiata.
Al piede la calzetta blu… Si dà atto che sparsi tutto intorno alla
zona in questione e particolarmente nel tratto vicino alla linea ferrata si
trovano frammenti di stoffa che di seguito si descrivono. Si rinvengono due
tipi di stoffa: frammenti di stoffa a piccoli quadrettini di color verde, caffè
e grigio; stoffa di colore blu apparentemente appartenente al pantalone; stoffa
di lana di colore blu apparentemente facente parte di un maglione … Si
rinvengono altresì sulla massicciata adiacente alla strada ferrata due
zoccoli di tipo scholls in legno con cinghie in cuoio di color bianco marca
Dr. Scholl's ...
Quello stesso giorno il perito medico legale dottor A. Caruso, alla presenza
del Pretore, descrisse in tal modo detti "pezzi anatomici":
"I due arti inferiori ricoperti di abbondante peluria di un soggetto
di sesso maschile, con unghia che oltrepassano le estremità delle dita.
Tali arti risultano irregolarmente disarticolati in corrispondenza delle anche.
Il rivestimento cutaneo manca al terzo superiore delle cosce; il limite superiore
del rivestimento cutaneo è irregolarmente frastagliato ed affumicato
sulla faccia anteromediale delle cosce stesse. L'affumicatura si estende alla
cute integra per una decina di centimetri ed ai muscoli della radice della coscia
per una estensione pressoché analoga. Sulla faccia … della coscia
sinistra la pelle presenta delle lacerazioni a forma di … con apice in
basso. In corrispondenza della lacerazione più interna (delle due anzidette)
si rinviene una parte dello scroto, un testicolo ed il pene ampiamente lacerati
ed affumicati. Integre le parti restanti delle cosce, delle gambe e dei piedi.
Sulla faccia destra dei piedi … delle dita rispettive, piccole ferite lacero
contuse a lembo, il cui bordo … è rivolto verso l'alto (verso la
tibiotarsica). Integre le ossa delle cosce, delle gambe e dei piedi. Frammenti
della mano destra costituiti dagli ultimi tre metacarpi e dalle ultime tre dita,
a confine assai irregolare, la superficie palmare è interamente affumicata
e decisamente nerastra sui polpastrelli.. Si notano altresì frammenti
di cuoio capelluto, di ossa craniche (ogni frammento, di forma triangolare,
o pentagonale, ha il diametro massimo di 6,8 centimetri), di muscoli, di rachide
cervicale, di ossa tra cui è riconoscibile solo un lungo frammento dell'osso
iliaco destro, di cute, di encefalo e di intestino …".
Come si è visto, altri resti nello stesso stato furono, poi, ritrovati
dagli amici dell'Impastato anche ad una certa distanza dai binari.
Ciò posto, è chiaro che l'esame di quanto rimasto del corpo neppure
all'esito delle indagini medico-legali poté consentire di rassegnare
sicure conclusioni sulle cause della morte, avuto riguardo in particolare alla
possibilità di affermare o di escludere con certezza che l'Impastato
fosse vivo all'atto della forte deflagrazione che ne dilaniò il corpo
(come si vedrà, furono solo sviluppate alcune considerazioni in merito
alla posizione del corpo del giovane in quel preciso momento).
Come riferito dal dott. Procaccianti, emerse però, tramite l'esame delle
polveri rinvenute sugli indumenti e sui reperti anatomici dell'Impastato, che
la carica esplosa era costituita da un composto di nitroluene, un derivato del
tritolo comunemente adoperato nelle cave.
Gli artificieri Longhitano e Sardo, intervenuti quello stesso giorno, rilevarono,
basandosi sul dato empirico degli effetti della deflagrazione, che la quantità
di esplosivo "poteva essere di Kg. 4-6 circa".
Tutti coloro che si recarono sui luoghi, nell'immediatezza o successivamente,
hanno sempre riferito di non aver trovato tracce di miccia, di fili o di congegni
elettrici, nei pressi del punto dell'esplosione.
Come si è visto, secondo i Carabinieri, il rinvenimento del cavo telefonico
collegato alla batteria dell'auto poteva far ritenere l'iniziale intento della
sua utilizzazione per fare esplodere a distanza la carica.
Tuttavia, è evidente che tale lettura è inconciliabile con l'ipotesi
di un progetto suicida preordinato dall'Impastato, stante che costui, portando
con sé sui binari la carica che lo avrebbe fatto saltare in aria, non
avrebbe avuto bisogno di congegni a distanza per raggiungere il suo scopo e
anzi sarebbe dovuto rimanere nel luogo dello scoppio.
Per altro verso, è lecito ritenere che, nel caso della pianificazione
di un semplice attentato dinamitardo, l'Impastato non si sarebbe limitato a
procurarsi il quantitativo di esplosivo da cava, ma, tramite gli stessi canali,
si sarebbe parimenti dotato di una miccia a lenta combustione e comunque di
un appropriato detonatore, onde fare esplodere agevolmente la carica, senza
correre il rischio di stazionare con la sua autovettura a così breve
distanza dal luogo della deflagrazione.
Quello che la difesa ha definito "un incidente sul lavoro", appare
peraltro di per sé assai improbabile anche alla luce di quanto riferito
nel corso del dibattimento dal perito balistico dr. Pietro Pellegrino:
Avv. Gullo: … questo esplosivo a seguito di un urto, di un contatto
creato sullo stesso posto dove si trova, può deflagrare?
Pellegrino Pietro: L'esplosivo per deflagrare deve subire un insulto
o termico o meccanico, spontaneamente no.
Avv. Gullo: … Parliamo dell'insulto meccanico.
Pellegrino Pietro: Si.
Pubblico Ministero: In che cosa può consistere questo insulto
meccanico?
Pellegrino Pietro: Un colpo.
Avv. Gullo: Cioè per esempio …
Pellegrino Pietro: - voci fuori microfono -
Avv. Gullo: Una caduta per terra, un … non so, un colpo di gomito …
Pellegrino Pietro: No, no, questo no, un colpo diciamo di una certa energia.
Avv. Gullo: Quindi se cade per terra per esempio, questo significa che
è un colpo di una certa energia.
Pellegrino Pietro: No.
Avv. Gullo: E allora mi dica quali possono essere questi impulsi meccanici.
Pellegrino Pietro: Che so una martellata.
Avv. Gullo: Mi scusi, cadendo per terra un colpo … un corpo, un
corpo solido o sbattendo su un corpo solido quale una pietra, un legno del …
del pietrisco, non può esplodere, non equivale a una martellata?
Pellegrino Pietro: E' molto difficile, questo tipo di esplosivi no, molto
difficile.
Avv. Gullo: E quale tipo di esplosivo?
Pellegrino Pietro: Dico questi qui sono esplosivi da mina …
Avv. Gullo: Benissimo.
Pellegrino Pietro: Non sono degli inneschi, gli inneschi sono quelli
usati nelle capsule delle cartucce che sono estremamente sensibili agli urti
ma questo … questo tipo di esplosivi non …
Dunque, non è plausibile che ci si fosse determinati ad usare i cavi
telefonici trovati nell'auto ed il loro collegamento con la batteria.
Epperò, se da un lato è rimasto accertato dalle deposizioni testimoniali
che quel cavo era stato in precedenza collegato alla batteria della Fiat 850
per alimentare il megafono adoperato nella campagna elettorale, dall'altro appare
strano che l'Impastato circolasse con un parte del filo penzolante fuori dal
cofano, sì da non consentirne neppure la chiusura (si legge nel verbale
di sopralluogo del Maresciallo Travali: "L'autovettura non chiusa a
chiave, presentava il cofano socchiuso … da cui fuoriusciva un filo della
lunghezza di circa un metro") .
Il che sembrerebbe suggerire l'idea che altri quella notte abbiano avuto tra
le mani il cavo telefonico e lo abbiano fatto ritrovare in quello stato che
condusse i Carabinieri a rappresentare il suo preordinato utilizzo, da parte
dell'Impastato, per far esplodere a distanza la carica.
Ma, che lo stato dei luoghi sia stato modificato subito dopo lo scoppio emerge
da ulteriori elementi aventi autonoma efficacia probatoria.
Ci si riferisce in particolare alle risultanze relative al ritrovamento delle
calzature dell'Impastato, nonché dei suoi occhiali, ai quali si fa cenno
nel solo verbale di sopralluogo separatamente redatto dal Maresciallo Travali,
dandosi ad un certo punto laconicamente atto: "è stata rinvenuta
… nella zona la montatura degli occhiali di colore nero".
Nel medesimo verbale a proposito del rinvenimento degli arti inferiori,
in aderenza a quanto risulta dal verbale redatto dal Pretore, si evidenzia:
"Nel raggio di circa 300 metri dal punto in cui è avvenuto lo
scoppio si rinvengono pezzi sparsi ovunque di tessuti molli di cui non si riesce
neanche a stabilire la parte del corpo a cui appartengono. Esiste un pezzo d'arto
presumibilmente inferiore destro stroncato con visone delle parti muscolari
probabilmente destro. L'arto è coperto da parte di un calzino di colore
blu e al piede vi è una calza dello stesso colore. Levata la calza si
accerta che trattasi dell'arto inferiore destro. L'arto è integro dal
terzo inferiore in giù. Alla distanza di quasi cento metri dal primo
arto si rinviene ulteriormente il resto dell'arto di sinistra pure integro dal
terzo superiore della coscia. Pure dilaniato con visione di parti molli e della
testa del femore scoperchiata. Al piede vi è un calzino blu".
Al riguardo, è stato interpellato anche l'Appuntato Pichilli (uno
dei CC. che accompagnò il M.llo Travali in occasione del primo sopralluogo),
il quale ha confermato davanti alla Corte quanto riferito al G.I. nel corso
di un'audizione in data 28.12.78, il cui verbale, sull'accordo delle parti,
è stato integralmente acquisito agli atti del dibattimento.
Ivi si legge: "Per terra, quasi nel tratto in cui mancava il binario,
notai un sandalo di "tipo farmacia" di colore bianco, un altro era
nel lato opposto, e quasi a contatto con il binario. A tre metri di distanza
circa del sandalo che si trovava nel punto in cui mancava il binario, c'erano
gli occhiali, intatti, o - non ricordo - se mancava il vetro … Una delle
due gambe fu da me rinvenuta a circa 150 mt. di distanza dalla linea ferrata,
lato destro direzione Trapani; l'altra invece fu rinvenuta da altri militari
sempre dallo stesso lato ma ad una distanza inferiore …".
Anche Briguglio Giuseppe, il necroforo che prese parte alle operazioni di
ricerca dei resti del corpo, ha ricordato davanti alla Corte di avere visto
gli occhiali a tre metri circa dal punto dello scoppio.
E le dichiarazioni rese da Nigrelli Antonino ed Evola Antonino, entrambi dipendenti
delle Ferrovie dello Stato che accompagnarono i militari in occasione di detto
sopralluogo, confermano che furono rinvenuti due "zoccoli", uno "quasi
sul punto in cui mancava il binario" (cfr. deposizione Nigrilli davanti
al G.I., in data 28.12.78), l'altro nel lato opposto, a 60-70 centimetri dal
binario di destra rispetto alla direzione per Trapani (cfr. deposizione Evola,
all'udienza del 16.1.2001).
Sia alle calzature che agli occhiali fa riferimento il verbale di "ricognizione
di cose operata da Bartolotta Fara" quella mattina, essendosi dato preliminarmente
atto che si procedeva a mostrare alla predetta anche "..un paio di sandali
di legno con striscia di pelle di colore bianco chiuse con gancio; una montatura
di occhiali verosimilmente di plastica di colore nero con una stanghetta staccata
e la montatura avvolta nella parte terminale con nastro isolante di colore nero
…".
E come emerge dal medesimo verbale di ricognizione, Bartolotta Fara successivamente
affermava: "Riconosco perfettamente gli oggetti che mi mostrate appartenenti
a mio nipote ... In particolare … i sandali di legno sono anche quelli
che calzava ieri e per finire gli occhiali o meglio la montatura sono proprio
gli occhiali che usava mio nipote Giuseppe. Per altro gli occhiali li riconosco
anche perché una stanghetta è legata al resto della montatura
con un nastro adesivo di colore nero".
Orbene, riflettendo su tutte queste risultanze, non può che formularsi
la conclusione che gli occhiali ed i sandali di cui sopra, pur appartenendo
all'Impastato e pur essendo stati rinvenuti nelle immediate vicinanze del luogo
in cui saltò in aria il corpo del giovane, non avrebbero potuto essere
da lui portati indosso all'atto dell'esplosione.
Ed infatti, se la montatura degli occhiali fosse stata posta sul viso dell'Impastato,
certamente non sarebbe stata rinvenuta praticamente integra (con le stanghette
al loro posto, nonostante la precaria riparazione di una di esse) a soli pochi
metri dalla violenta esplosione che quasi disintegrò il capo del giovane,
tanto è vero che quei pochi frammenti di ossa craniche riconoscibili
e sparsi nel raggio di circa trecento metri non superavano la lunghezza di circa
otto centimetri.
Analogamente, va rilevato che gli arti inferiori ancora uniti ai piedi che in
quel momento avrebbero dovuto calzare gli "zoccoli", furono proiettati
dall'onda d'urto (con i relativi indumenti di cui furono trovati solo dei brandelli),
uno a circa centocinquanta metri di distanza e l'altro pure a notevole distanza
ed a circa cento metri dal primo.
Detti arti furono entrambi trovati nel medesimo lato della ferrovia, diversamente
dagli "zoccoli" che giacevano vicino al punto della esplosione, uno
sul lato destro e l'altro su quello sinistro dei binari.
Mentre, se davvero l'Impastato avesse calzato in quel momento gli "zoccoli",
essi avrebbero dovuto essere sbalzati via pressappoco alla stessa distanza delle
gambe e, comunque, nella medesima direzione.
E va ancora evidenziato che tutti coloro che hanno riferito in ordine al rinvenimento
degli "zoccoli", così come degli occhiali, procedendo a descriverne
lo stato, non hanno mai parlato di quelle evidenti tracce di bruciatura, di
affumicatura e di polvere nera che la vicinanza allo scoppio avrebbe dovuto
necessariamente determinare.
Ed allora, essendo certo che l'Impastato all'atto dell'esplosione non portava
né i suoi "zoccoli" né i suoi occhiali, come invece
avrebbe dovuto fare nel caso in cui si fosse recato volontariamente sui binari
per trasportarvi il carico di esplosivo, è lecito argomentare che il
corpo del giovane privo di sensi od ormai privo di vita fu trascinato da qualcuno
in quel posto e che, durante tali operazioni (ad esempio, al momento della discesa
dalla macchina), sia gli "zoccoli" che gli occhiali dovettero sfilarsi
e rimanere temporaneamente ad una certa distanza dal luogo dell'esplosione,
per essere in seguito trasportati dagli attentatori nel posto in cui furono
rinvenuti nel corso del sopralluogo.
Una simile ricostruzione dell'azione degli assassini, del resto, risulta già
ipotizzata nella citata sentenza del 19.4.1984, valorizzandosi anche la circostanza
- che era stata tuttavia riferita dal solo Briguglio nella deposizione in data
20.12.78 ed è stata dallo stesso solo in parte confermata nel corso del
presente giudizio a seguito di contestazione - "relativa al rinvenimento
di "tre chiavi vicino alla macchina di Impastato e precisamente accanto
alla portiera destra, cioè accanto al posto di guida di chi si trova
vicino al guidatore … l'una vicina all'altra".
Ed invero, è chiara l'allusione al fatto che tale ulteriore rinvenimento
avrebbe potuto rafforzare l'ipotesi della perdita degli oggetti appartenenti
all'Impastato in occasione del trasporto sui luoghi del suo corpo a bordo della
Fiat 850, da cui il corpo stesso del giovane (già morto o privo di sensi
e comunque con la forza) avrebbe potuto essere portato fuori, utilizzando -
come è logico ritenere - la portiera del lato destro.
Così come il Giudice Istruttore agli stessi fini osservava:
"l'esito degli esami di laboratorio eseguiti sulla grossa pietra asportata,
durante l'ispezione giudiziaria dei luoghi … dalla pavimentazione di un
vano - con ingresso dal lato sud - facente parte di un caseggiato rurale abbandonato
sito in prossimità del luogo ove era stata rinvenuta la "Fiat 850"
in uso all'Impastato Giuseppe".
Detta pietra, saldamente infissa nel terreno, era stata prelevata in quanto
i periti presenti al sopralluogo avevano notato su di essa "una traccia
rossastra" riconducibile a loro giudizio, a "materia organica".
I successivi accertamenti ematologici hanno consentito di stabilire che la predetta
traccia era di sangue umano .. - e più precisamente - di sangue riconducibile
al gruppo "O-CD", ossia allo stesso gruppo specifico cui sono risultate
appartenere le macchie di sangue presenti sul frammento di camicia indossato
dal giovane al momento dell'esplosione (e riconosciuti dai suoi familiari…)
e prelevato al termine dell'autopsia…
Pur se non si tratta di un elemento di (ndr.) assoluto valore probatorio
dal momento che - come hanno tenuto a precisare i periti - le proprietà
del gruppo sanguigno O-CD "sono riconoscibili all'incirca nel 30% della
nostra popolazione", non può tuttavia seriamente contestarsi che,
se inserite in una globale e meditata valutazione di tutte le risultanze istruttorie,
le conclusioni degli accertamenti ematologici conferiscono ulteriore credibilità
all'ipotesi che Impastato Giuseppe sia stato prelevato assieme alla sua autovettura,
la sera dell'8 maggio, condotto nel caseggiato più sopra menzionato (e
nei cui pressi l'autovettura venne rinvenuta) e di qui, dopo essere stato ridotto
colla violenza (come fanno ritenere le tracce di sangue rinvenute sul pavimento)
in stato di incoscienza, sia stato trasportato sulla vicina linea ferroviaria
ed ivi adagiata a diretto contatto con una carica di esplosivo, fatta deflagare
poi a distanza od a tempo.
Va precisato - peraltro - che l'ipotesi dell'omicidio … non deve ritenersi
necessariamente collegata coll'attribuzione all'Impastato Giuseppe delle macchie
di sangue riscontrate sulla pietra di cui si è detto. Nulla esclude -
infatti - di ritenere che il corpo della vittima sia stato trasportato già
inanimato, a bordo dell'autovettura da lui usata, sul luogo ove il veicolo venne
lasciato e di qui sia stato trasportato sulla rotaia, ed ivi adagiato proprio
sull'ordigno esplosivo (come confermano le perizie in atti)".
Ad ogni modo, già quanto rilevato sulle circostanze del rinvenimento
degli "zoccoli" e degli occhiali comprova la tesi dell'omicidio.
Si è obiettato, però, che tale tesi sarebbe stata smentita dai
periti a suo tempo nominati, Procaccianti e Caruso, nelle loro relazioni in
data 28.10.78, tenuto conto in particolare delle seguenti osservazioni:
"Il tipo di lesioni osservate sui pezzi anatomici esaminati, l'affumicamento
di parte di essi e la presenza di tracce di esplosivo sul frammento della mano
dx e sulla camicia di lana indossata al momento del fatto, inducono a ritenere
fondatamente che Impastato Giuseppe sia morte per effetto della deflagrazione
di un potente ordigno esplosivo.
Stando alla frantumazione dell'estremità cefalica, degli arti superiori
e del tronco, contrapposta alla buona conservazione degli arti inferiori, e
consideri gli effetti lasciati dall'esplosivo sulla linea ferrata, è
ammissibile che al momento dell'esplosione gli arti inferiori si trovassero
su un piano più basso rispetto al resto del corpo. In altri termini,
l'onda d'urto prodotta dall'esplosione avrebbe investito in pieno la strada
ferrata e la parte superiore e media del corpo dell'Impastato, mentre gli arti
inferiori - interessati dalla parte marginale dell'onda - sarebbero rimasti
pressoché integri.
Inoltre, dato che l'affumicamento è stato riscontrato sul frammento della
mano dx e sulle estremità superiori delle cosce e tenuto conto delle
due lacerazioni (ad apice in basso) sulla faccia interna della coscia sx (nella
lacerazione mediale erano incuneati i genitali lacerati ed affumicati), sembra
verosimile che al momento dell'esplosione l'ordigno si trovasse all'altezza
del bacino, probabilmente tra le mani della vittima. Questi dati, però,
permettono di stabilire soltanto la posizione dell'ordigno rispetto alle parti
anatomiche del soggetto, ma non permettono di far luce su quale fosse in quel
momento l'esatta posizione del corpo dell'Impastato rispetto al suolo (o alla
strada ferrata), né - in vero - disponiamo di altri dati idonei a risolvere
tale quesito".
Sennonché, già quest'ultima precisazione priva di ogni certezza
le precedenti affermazioni che parrebbero sostenere che l'Impastato fosse stato
ucciso dall'esplosione mentre maneggiava l'esplosivo.
Ed infatti, rimane altrettanto plausibile che il corpo, inerte, fosse stato
adagiato al suolo o meglio sul binario che fu divelto dall'esplosione, con la
carica posizionata all'altezza del bacino ed i soli arti inferiori su un piano
più basso a seguire il dislivello della massicciata e, comunque, relativamente
protetti dal medesimo binario.
Senza che, peraltro, tale ricostruzione possa ritenersi smentita dal rinvenimento
sui frammenti della mano destra di residui di esplosivo, posto che la particolare
vicinanza alla carica di tale arto non può significare che fosse animato
e tenuto conto, per altro verso, che il notevole quantitativo di residui di
esplosivo sprigionato tutto intorno dalla violenta esplosione giustifica di
per sé il suddetto rinvenimento.
Né, d'altronde, lo stato in cui furono ridotte le rimanenti parti del
corpo permise di operare una completa ed utile analisi comparativa.
Anzi, potrebbe affermarsi che la mano non rimase disintegrata sì che
fu possibile il rilevamento delle polveri, proprio perché, contrariamente
alle altre parti del corpo (diverse dagli arti inferiori), si venne a trovare
su un piano più basso, in posizione riparata e non a diretto contatto
con l'esplosivo e comunque non nelle immediate vicinanze.
Ma, l'equivocità delle conclusioni di cui alla menzionata relazione di
perizia può agevolmente desumersi anche da talune affermazioni dello
stesso dott. Procaccianti nel corso dell'esame dibattimentale (non è
stato invece escusso il dott. Caruso, essendo costui deceduto):
Pubblico Ministero: Analizzando questi resti del cadavere dell'Impastato
lei ha potuto chiarire al Giudice Istruttore titolare dell'indagine quale fosse
la posizione dell'Impastato al momento dell'esplosione, in termini naturalmente
di probabilità?
Procaccianti: Ecco, l'unica cosa che non possiamo dire la presenza di questo
… tracce di nerofumo sulle … sugli arti superiori e infatti cioè
su … sulla … sulla … sulla resa … sulla parte restante dei
metacarpi e delle ultime tre dita della mano destra, che era appunto interamente
affumicata, in più la presenza di questo nerofumo sui … sul terzo
superiore, questo diciamo consentì di potere dire che probabilmente …
ecco poi sulla faccia interna delle cosce vi era ancora … Mi scusi Presidente
se mi riporto alla relazione anche per avere … così per essere più
chiaro. Ecco, dalla presenza di questo affumicamento sembra probabile che l'ordigno
si trovasse all'altezza diciamo … personalmente io ritengo a livello della
parte superiore del torace o quanto meno qui all'altezza del … se vogliamo
tra il … dello stomaco ecco, Questo però, ecco, consente di stabilire
giustamente la posizione dell'ordigno rispetto alle parti anatomiche, non …
non permettono invece di fare luce su quello che poteva essere l'esatta posizione
del corpo dell'Impastato rispetto al suolo.
Omissis
Pubblico Ministero: Con riferimento a queste … a questi dati possiamo
affermare che il corpo dell'Impastato era adagiato, poggiato sui binari della
ferrovia, le gambe all'indietro? Voi parlate di …
Procaccianti: Si.
Pubblico Ministero: Gambe …
Procaccianti: Si.
Pubblico Ministero: Arti inferiori …
Procaccianti: Si una cosa che certamente … questo è una cosa
importante che diciamo è che … questo
omissis
Lo vorrei proprio dire con le stesse parole che abbiamo utilizzato. Cioè
l'ordigno diciamo esattamente si trovasse a una distanza diversa rispetto …
cioè per lo meno gli arti inferiori rispetto all'ordigno non erano …
erano diciamo su un piano diverso se vogliamo. Perché l'onda d'urto se
… io faccio un'ipotesi, se l'individuo fosse stato in piedi l'onda d'urto
e l'ordigno diciamo ad altezza del bacino o di stomaco, di addome quanto meno
avrebbe avuto la stessa possibilità di deflagare e quindi di distruggere
sia gli arti superiori come gli arti inferiori. Ripeto sono delle ipotesi …
Omissis
Avv. Gullo: … Lei nella perizia dice espressamente: "l'ordigno
si trovasse all'altezza del bacino dell'Impastato probabilmente tra le mani
dello stesso". Cosa significa tra le mani, che lo teneva … se vuole
chiarire alla Corte questa espressione?
Procaccianti: Ma … cioè il fatto che la mano fosse affumicata,
chiaramente significa che era in vicinanza a questo ordigno. Che lo tenesse
o non lo tenesse questo non è che lo posso dire, nel senso che lo teneva
… cioè posso dire che c'era questo ordigno che era in prossimità
delle … delle cosce, dove c'era questa zona affumicata, della mano …
dell'altra mano, la sinistra era completamente … non c'era più,
della mano destra c'erano solamente questi frammenti e in questi frammenti di
mano vi era … c'era questo affumicamento.
Avv. Gullo: Quindi come lei dice e sta confermando probabilmente quindi
poteva essere e non poteva essere che si trovasse nelle mani dell'Impastato.
Fogli 21 e 25.
Procaccianti: Si lo so. Non è che dico che lo teneva … cioè
teneva questo esplosivo con le mani … Cioè c'era questa mano che
in vicinanza di questo esplosivo.
Nel senso che la parte superiore del corpo poggiava sull'esplosivo collocato
nel ciottolato tra le due traverse dei binari si è, poi, espresso l'esperto
balistico dott. Pietro Pellegrino (anch'egli a suo tempo nominato perito per
ricostruire, in base agli atti acquisiti, la dinamica dei fatti), senza attribuire
alcun significato particolare allo stato dei frammenti della mano destra (v.
deposizione all'udienza del 20.2.01).
Rimane, pertanto, confermato da tutte le risultanze di cui sopra che l'Impastato
fu ucciso e che il suo corpo fu fatto saltare in aria dagli assassini, i quali
poi si adoperarono per eliminare le tracce del trasporto del giovane fino al
luogo dell'esplosione e per creare la messa in scena dell'attentato dinamitardo
premeditato dalla stessa vittima.
Tali particolarità della condotta degli assassini - da ritenersi inequivocabilmente
accertate - vedremo che assumono non trascurabile peso probatorio ai fini del
presente giudizio, se posti in relazione - come è corretto fare - con
gli altri elementi evidenziati dall'accusa.
Occorre a questo punto occuparsi del movente dell'omicidio, osservando che esso,
come già rilevato dal G.I., va senza ombra di dubbio ricollegato all'incessante
denunzia degli "affari" mafiosi da tempo portata avanti dall'Impastato,
con iniziative come quelle che da ultimo caratterizzarono la sua campagna elettorale,
nonché attraverso le trasmissioni satiriche di "Onda Pazza"
messe in onda da Radio Aut.
Si è già evidenziato che il modo di fare politica e di opporsi
alla straripante situazione di illegalità, in un territorio infestato
da interessi mafiosi e da collusioni con tali interessi, emerge non solo dalle
dichiarazioni di parenti ed amici, ma anche dalle prove documentali.
Per rendersi conto di ciò, basta esaminare le numerose fotografie acquisite
all'udienza del 16.1.2001, che ritraggono i cartelloni allestiti dall'Impastato
e dai compagni di partito che lo collaboravano, in occasione di una mostra tenuta
a Cinisi il 7.5.78 nella pubblica via.
Ivi si denunziano attraverso l'esibizione di materiale fotografico:
- lo sfruttamento indiscriminato delle "cave della mafia", responsabile
di avere "irrimediabilmente divorato e devastato le … montagne",
cave attivate "in concomitanza con l'inizio dei lavori dell'autostrada
…" Palermo Mazara del Vallo ( "La Mafia non sbaglia i
suoi conti" ), con "curve incredibili per non marcare di rispetto
agli amici" (osservandosi "Magistratura, Polizia, Forze Politiche
Istituzionali hanno sempre fatto finta di niente nonostante le denunce politiche
della sinistra rivoluzionaria mai un'inchiesta è stata aperta!"
);
-"gli interessi della mafia legati alle cave di Percialino ",
ossia di Finazzo Giuseppe (aggiungendosi "le maggioranze comunali di
questi ultimi sei anni - D.C., P.C.I., P.S.I. -non se ne sono mai accorte!"
);
- il "saccheggio del territorio" e in particolare lo scempio
del litorale, come la "spiaggia di Magaggiare" , dovuto alle
"costruzioni incontrollate", alle "selvagge lottizzazioni"
ed al rilascio di "licenze edilizie a Cinisi" , anche per
"villini addossati ad antichissime costruzioni tardo romane" ("la
sovrintendenza ai monumenti non ha mai sovrinteso!") ;
- il "progetto Z10 (ex PA 2), una miserabile speculazione di alcuni
miliardi" , per la quale "uomini legati alla mafia e alla D.C.
non hanno esitato a ricorrere al ricatto e alle minacce" ("totale
è stata la disponibilità delle forze politiche di maggioranza;
completamente assente l'opposizione in consiglio comunale. Solo le denunce della
sinistra rivoluzionaria hanno ritardato l'approvazione del progetto") ;
- i costi spropositati e la poca rispondenza agli interessi della collettività
di tante altri opere pubbliche, come "gli ultimi 100 metri della famigerata
Siino-Orsa, che sono costati 11 milioni" (mentre tutta l'opera era
"costata complessivamente 40 milioni"), "la strada delle Purcaria"
("20 milioni per un pugno di amici") , la Piano Margi Montelepre
( "150 milioni di finanziamento più 50 milioni di rifinanziamento
dopo la recente frana! 200 milioni in tutto!!" ), il restauro della
facciata del palazzo comunale che "sta costando all'ultima giunta D.C.
P.C.I. P.S.I. quasi 60 milioni, incredibile, di sola base d'asta!"; il
"molo di levante del Porto di Terrasini una spesa enorme, che oltre a non
risolvere il problema dell'insabbiamento, ha cancellato la spiaggia preesistente
e una zona archeologica di sicuro interesse .." ("Intanto, più
della metà dei pescatori locali vive e lavora a Viareggio.") ;
- una gestione dello smaltimento dei rifiuti poco sensibile ai problemi ambientali
( "l'immondezzaio deturpa ed inquina uno degli angoli più beli
della nostra montagna … il preannunciato inceneritore aggraverà
ancora il problema dello inquinamento … se sarà costruito, come
si ha ragione di temere, nel nostro territorio" ).
Pertanto, le concordi testimonianze di amici, parenti e compagni di partito
non hanno fatto altro che specificare taluni dei contenuti di detta azione di
denunzia e chiarire in particolar modo che, fra gli esponenti mafiosi additati
dall'Impastato, vi era anzitutto Badalamenti Gaetano, da lui evocato anche negli
ultimi comizi ed indicato pubblicamente senza mezzi termini come un boss e trafficante
di droga, localmente legato da solidi rapporti ad imprenditori, parimenti inseriti
in ambiente mafioso (come il Finazzo), nonché a molti uomini politici.
E che questo fosse l'obiettivo preso di mira dall'Impastato anche mediante lo
strumento della satira, nel corso delle trasmissioni del programma di Radio
Aut denominato Onda Pazza, è autonomamente provato dalle trascrizioni
in atti di alcune delle suddette trasmissioni.
Ed invero, le stesse non si riducevano ad un mezzo per dare sfogo al turpiloquio
ed a colorite espressioni addirittura blasfeme (come invece è stato sostenuto
dalla difesa), palesando piuttosto, in numerosi passaggi, il proposito di mettere
a nudo, attraverso un irriverente dileggio, la personalità mafiosa, gli
interessi e le connivenze amministrative dei boss locali ed anzitutto di Gaetano
Badalamenti.
E' sufficiente evidenziare al riguardo che nelle ultime puntate si alludeva
senza mezzi termini ad argomenti come quello della speculazioni edilizia portata
avanti dalla criminalità organizzata con la compiacenza dei pubblici
amministratori di Cinisi, ribattezzata "mafiopoli" (si parlava, fra
l'altro, del Finazzo, soprannominato don Percialino e del Sindaco Gero Di Stefano
soprannominato Geronimo Stefanini); ma soprattutto ci si proponeva di ridicolizzare
Gaetano Badalamenti (spesso chiamato "Tano seduto") ed il suo potere
e prestigio di boss.
Né si mancava di far riferimento al progetto di costruzione del "palazzo
a cinque piani", ponendosi in evidenza, con i modi propri di una trasmissione
satirica, i tanti sospetti sulla trasparenza dell'iter amministrativo e l'interessamento
mafioso a tale speculazione edilizia.
E negli stessi termini si trattava l'argomento del "Progetto AZ10",
con chiari riferimenti alla gestione di tutta l'operazione da parte di "Tano
seduto", il "grande capo di Mafiopoli" che aveva imposto "la
sua legge" e con avvertimenti che fanno ben capire che ci si riferiva a
Badalamenti ( "Ma che fa ti lamenti … Bada, bada, bada a come ti
lamenti" ), seguiti dall'esplosione di spari e da chiare allusioni
a quanto fosse appetitoso l'affare per la mafia ( "Ci saranno …
sei miliardi nelle nostre tasche, sei miliardi concessi dalla Cassa per la Mezzanotte"
) e persino al traffico di stupefacenti ( "… ci sarà
anche un porticciolo bellissimo … già in costruzione … da dove
le vostre merci potranno partire indisturbate da dove i nostri commerci si potranno
sviluppare … Potremo sistemare le nostre veloci canoe che porteranno al
di là del mare la sabbia bianca, le nostre canoe cariche di eroiche eroiche
merci … Potremo fumare in pace il calumet con tabacco … bianco come
la neve. Veramente lo faremo fumare agli altri il calumet della pace, il tabacco
bianco" ).
E va detto che l'Impastato, nel portare avanti la sua attenta quanto coraggiosa
opera di denunzia, senza curarsi dei diffusi atteggiamenti omertosi destinati
talvolta a tracimare nella connivenza vera e propria, si dimostrava quasi sempre
bene informato su tanti risvolti delle vicende riguardanti quella realtà
che egli chiamava "mafiopoli".
Ciò emerge a prescindere dalle rivelazioni degli ultimi collaboratori,
essendo al riguardo sufficiente richiamare le risultanze evidenziate nel citato
rapporto del Colonnello Arena (sul quale lo stesso è stato chiamato a
riferire anche nel corso del presente giudizio) e nella sentenza del "maxi
uno", ove non solo ci si occupa di Gaetano Badalamenti, della sua storica
presenza di boss mafioso nel territorio di Cinisi, dei suoi traffici di stupefacenti
ed in particolare di quello con gli USA denominato "pizza connection"
(per tale traffico l'imputato sarà arrestato in Spagna nell'Aprile '84,
estradato negli USA e ivi condannato alla pena che sta espiando), ma anche si
fa riferimento ad altri personaggi, a suo tempo parimenti additati dall'Impastato,
come Lipari Giuseppe (ossia uno dei soggetti interessati al "Progetto AZ10"),
i D'Anna, i Di Trapani e Badalamenti Antonino (cugino di Gaetano).
Quanto ai rapporti fra Finazzo Giuseppe e Badalamenti Gaetano, avuto riguardo
in particolare all'attività imprenditoriale ed alle connesse forniture
per la realizzazione di opere pubbliche, è significativo rilevare che,
dalle deposizioni del M.re Strada e del C.llo Arena, nonché da quanto
si dà atto nei rapporti acquisiti e nelle sentenze rese nell'ambito del
"maxi uno" e del "maxi quater", risulta che la S.I.F.A.C.
s.p.a. "Cava Calcarea" con stabilimento in località San Giovanni
di Cinisi, di cui erano azionisti i fratelli Finazzo Giuseppe ed Emanuele, prima
del 24.11.77 aveva sede sociale a Palermo in via Serradifalco n. 149 presso
lo studio del commercialista Giuseppe Mandalari (ritenuto uomo di fiducia dei
"corleonesi") e cioè nello stesso luogo ove aveva fissato la
sua sede sociale fin dal momento della costituzione in data 13.5.74, la SOZOI
s.p.a. (società agricola zootecnica industriale) di cui erano soci Badalamenti
Gaetano e suo fratello Emanuele e, prima del 20.9.78, presidente il suddetto
Mandalari.
Ciò nonostante, lo stesso Badalamenti, in sede di dichiarazioni spontanee
all'udienza del 27.9.01 ed in precedenza interrogato negli USA dal pubblico
ministero, ha tentato di ricondurre unicamente alla di lui sorella Fara i rapporti
imprenditoriali con Finazzo Giuseppe, circoscrivendoli ad una "società"
che si occupava del calcestruzzo.
Proprio perché le martellanti denunzie dell'Impastato coglievano quasi
sempre nel segno e trovavano diffusione anche con modi e mezzi inediti, ma assai
efficaci, il pericolo costituito da tanta irriverente ed irritante rottura del
muro dell'omertà era vieppiù palpabile, sì da far ritenere
che la soluzione del problema fosse necessaria ed anche impellente, stante peraltro
che il giovane di lì a poco, secondo attendibili previsioni, sarebbe
stato eletto consigliere comunale e dunque avrebbe avuto istituzionalmente diritto
ad interloquire e ad attingere notizie sugli "affari" che erano stati
toccati dalle sue precedenti denunzie.
Ed era altrettanto evidente che per far tacere un così risoluto e poco
malleabile oppositore non sarebbero bastate semplici intimidazioni e che anzi
esse, verosimilmente, avrebbero sortito l'effetto opposto, trattandosi di un
soggetto che non avrebbe esitato a denunziarle pubblicamente e non avrebbe mancato
di richiedere ed ottenere la solidarietà quanto meno dei non pochi compagni
di partito ed amici.
Solo l'omicidio avrebbe potuto mettere fine ad una situazione divenuta intollerabile
e pertanto meritevole di una pronta soluzione.
Del resto, non è agevole ipotizzare plausibili moventi di diversa natura
riferibili ad altri soggetti, da potersi ritenere parimenti in grado di organizzare
ed eseguire un delitto del genere, che presupponeva la disponibilità
di un commando di uomini adusi alla violenza, un'adeguata conoscenza del territorio,
la possibilità di procurarsi un notevole quantitativo di esplosivo e
la dimestichezza nel suo utilizzo.
E' vero, tuttavia, che le circostanze della scomparsa dell'Impastato quella
sera fanno fondatamente ritenere che egli, all'uscita dal bar Munacò
o forse all'interno dello stesso locale (ma in tal caso dovrebbe presumersi
che la Maniaci non abbia mai detto tutta la verità e non certo per paura
degli amici dell'Impastato che non avevano l'abitudine né la possibilità
di esercitare intimidazioni), fosse entrato in contatto con qualcuno che trovò
il modo di convincerlo a cambiare i programmi serali almeno temporaneamente
e di condurlo, così, dagli assassini nel luogo più idoneo ad eseguire
l'omicidio.
Né pare inverosimile, tenuto conto delle ramificazione dell'organizzazione
mafiosa nel territorio ed anche fra i componenti del ceppo familiare degli Impastato,
che vi fossero persone, conosciute dalla stessa vittima, in grado di svolgere
quel delicato compito, confidando sull'omertà di eventuali spettatori
di un normale incontro.
In alternativa potrebbe, in ogni caso, farsi strada la meno probabile ma possibile
ipotesi che l'Impastato fosse stato sorpreso dagli assassini all'uscita del
bar magari in prossimità della sua auto, caricato a forza sulla stessa
e condotto nel luogo dell'omicidio e ucciso o, comunque, ridotto privo di sensi
nel tragitto per raggiungere la ferrovia.
Ad ogni modo, in forza di quanto rilevato a proposito delle risultanze delle
pur lacunose indagini nell'immediatezza e nei giorni successivi, è certo
che gli assassini portarono a compimento il loro progetto, con la complessa
messa in scena dell'attentato dinamitardo, non prima delle 0,11 del 9 Maggio
(si ricordi quanto rappresentato dalle FF.SS. sull'orario cui far risalire il
danneggiamento del binario).
Le considerazioni che precedono vanno, a questo punto, completate e messe correttamente
in relazione con il quadro di conoscenze sull'assetto mafioso all'epoca nella
zona rappresentato dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia anche
in questo processo.
Nell'esaminare tali dichiarazioni si terranno presenti le approfondite valutazioni
interpretative dell'art. 192 comma III c.p.p. e le considerazioni generali in
ordine al profilo delle diverse collaborazioni che risultano rassegnate nelle
sentenze irrevocabili in atti e in particolare in quelle emesse nell'ambito
del "maxi uno" e del "maxi quater".
Al riguardo, va premesso che, già all'esito del giudizio di primo grado
del "maxi uno", grazie alle dichiarazioni dei primi collaboratori,
confortate da un'enorme mole di riscontri, si poteva accertare che la storia
di Cosa Nostra, nella prima metà degli anni '70, era stata contrassegnata
dall'ascesa di alcuni boss come appunto Badalamenti Gaetano, capomafia mafia
di Cinisi, ma anche, per un certo periodo (a seguito della ristrutturazione
dei mandamenti), "coordinatore" dei lavori della "Commissione"
che governava l'intera Provincia di Palermo.
Le aspirazioni egemoniche e le prese di posizione dei "corleonesi",
guidati da Totò Riina e Bernardo Provenzano, avevano dato luogo a quella
frattura, prima sotterranea e poi resa palese da iniziative per così
dire "ufficiali", a loro volta causa, nei primi anni '80, dello scoppio
della seconda guerra di mafia e dell'uccisione in breve tempo di boss del calibro
di Salvatore Inzerillo e Stefano Bontade e di tanti altri uomini d'onore, ritenuti
schierati nella stessa fazione del Badalamenti.
I "corleonesi", però, non riuscivano a sorprendere e ad eliminare
il Baldalmenti, il quale ad un certo punto non si era fatto più vedere
nel territorio di Cinisi (il suo peregrinare lo aveva portato dopo il 1982 anche
in Brasile, ove aveva avuto modo di incontrare il Buscetta).
Ancor prima dell'apertura delle ostilità, il Riina aveva tuttavia colto
l'occasione per sferrare un duro colpo al ruolo ed al prestigio del Badalamenti,
consistito nel farne deliberare la formale "espulsione" dal sodalizio
e pertanto dalla stessa Commisione (ormai presieduta da Michele Greco), prendendo
a pretesto gli eventi che avevano portato all'uccisione in data 30.5.1978 del
boss di Riesi Giuseppe Di Cristina.
Tale vicenda già trattata nell'ambito del "maxi uno", essendo
stato ivi contestato anche l'omicidio del Di Cristina, è stata ulteriormente
approfondita nel corso di questo giudizio, in particolare grazie alle dichiarazioni
rese sulla base di conoscenze dirette da Di Carlo Francesco, all'epoca importante
boss di Altofonte ed assai vicino ai Brusca.
Invero, per quel che qui interessa, è rimasto accertato che al Badalamenti
si era inteso contestare di avere spalleggiato il Di Cristina e comunque di
essersi incontrato con costui senza avvertire la Commissione della Provincia
di Palermo, quando il boss di Riesi aveva iniziato a tramare contro i "corleonesi"
e prendere di mira esponenti mafiosi della sua zona vicini a questi ultimi,
rendendosi in particolare responsabile dell'uccisione nel '78 del boss di Vallelunga
Ciccino Madonia.
E l'accusa di connivenza con il Di Cristina avrebbe dovuto ritenersi vieppiù
grave e meritevole di formali quanto drastici provvedimenti, in considerazione
del fatto che quel boss, nell'ultimo periodo della sua vita, aveva assunto il
ruolo di confidente dei Carabinieri, al precipuo scopo di colpire con mirate
"soffiate" i nemici in Cosa Nostra.
Ma, si è anche acquisita la notizia che il ruolo decisionale del Badalamenti
all'interno della Commissione era stato messo in discussione dai "corleonesi"
già in epoca più remota ed in particolare in occasione del diniego
opposto dal boss di Cinisi al progetto di uccidere il Collonello Russo, portato
ugualmente a compimento il 20.8.1977.
Tali ultimi eventi avevano già offerto al Riina l'occasione per gettare
ombre sul comportamento del Badalamenti, elevando contro di lui il sospetto
di fare il doppio gioco, stante che, per fini personali, avrebbe operato quale
confidente dei CC. e dello stesso C.llo Russo.
Tralasciando per adesso di considerare le dichiarazioni di Grado Gaetano, va
comunque rilevato che è ricorrente l'affermazione dei collaboratori che,
tuttavia, Gaetano Badalamenti solo con l'evolversi degli eventi degli anni successivi
sarebbe stato formalmente destituito dal ruolo di capo mafia di Cinisi, essendogli
subentrato al vertice della cosca, per decisione della Commissione, il cugino
Nino Badalamenti.
Al riguardo, l'unico punto di riferimento temporale su cui fare affidamento
va tratto dalla risoluzione del caso Di Cristina da ricollegare all'omicidio
di costui, consumato, come si è già detto, il 30.5.78.
Né si hanno precise notizie sulle modalità di comunicazione all'interessato
di un simile pronunciamento e della sua stessa attuazione, nonostante le prevedibili
manovre per renderlo non operativo.
Invero, a distanza di tanti anni, dalle fonti a disposizione è possibile
desumere in modo affidabile solamente che ad un certo punto, per la famiglia
di Cinisi, l'interlocutore istituzionale esterno della fazione "corleonese",
ormai egemone, diveniva Badalamenti Antonino.
E proprio a Badalamenti Antonino i "corleonesi" si rivolgevano qualche
anno dopo per ottenere la consegna di Gaetano Badalamenti.
Ma, siamo ormai nel periodo in cui il conflitto era aperto e a tutto campo,
si era giunti alla resa dei conti e non si faceva più mistero della volontà
di sopprimere Tano Badalamenti e altri boss "perdenti".
Come hanno concordemente riferito i collaboratori, le richieste di favorire
l'uccisione di Tano Badalamenti non trovavano però adeguata sponda nei
comportamenti di suo cugino Antonino e costui pagava con la vita tale mancata
collaborazione, rimanendo vittima il 9.8.1981 a Carini dei killer "corleonesi"
(a tale vicenda ha potuto accennare anche Ganci Calogero, essendo stato uno
dei protagonisti dell'agguato).
L'omicidio di Badalamenti Antonino inaugurava la controffensiva a Cinisi dei
"corleonesi", volta a fare terra bruciata intorno a Badalamenti Gaetano,
mediante l'uccisione di tutta una serie di parenti del boss di Cinisi e di altri
soggetti che erano stati vicini a costui, come ad esempio Gallina Stefano (egli
veniva ucciso in data 1.10.1981).
Di tale nuova situazione, che dava luogo ad un bagno di sangue senza precedenti
nella zona, può aversi contezza già prestando attenzione all'elenco
delle vittime e alla cadenza degli omicidi di cui hanno parlato i Carabinieri
escussi e si fa menzione nelle sentenze in atti.
L'omicidio di Finazzo Giuseppe in data 20.12.81, su cui ha riferito il C.llo
Arena anche nel corso della deposizione davanti a questa Corte, costituisce
appunto uno degli episodi della faida di cui sopra.
Ma, facendo un passo indietro, va rilevato che se da un lato non si può
disporre di notizie univoche sui tempi in cui fu dato corso alla risoluzione
relativa all'espulsione di Badalamenti Gaetano; dall'altro, le risultanze già
esaminate nella sentenza resa all'esito del "maxi quater" evidenziano
come, in effetti, quel provvedimento, nella realtà del mandamento di
Cinisi, almeno inizialmente, di fatto, fosse rimasto non operativo, non essendo
sufficiente ad interrompere quei solidi rapporti mafiosi instaurati da Badalamenti
Gaetano con tanti uomini d'onore, che da sempre lo avevano considerato il loro
prestigioso capo ed il loro unico punto di riferimento in Cosa Nostra; né
d'altronde egli avrebbe potuto essere estromesso da tutte le iniziative imprenditoriali
e tipicamente mafiose coltivate nella zona, ma anche fuori e persino Oltreoceano
(si pensi ai traffici droga come quello "pizza connection").
Pressappoco nello stesso modo continuavano a comportarsi, sino alla fase cruenta
della guerra di mafia, tanti importanti esponenti mafiosi di altri mandamenti
in forza di rapporti altrettanto intensi e risalenti, come riferito da diversi
collaboratori fra cui detto Di Carlo, il quale, al pari di Marino Mannoia, Buscetta,
Calderone e Mutolo (tutti all'epoca uomini d'onore in rapporti con Badalamenti
Gaetano), ha fornito comunque indicazioni che portano a collocare a non prima
dell'Estate del '78 il provvedimento di "espulsione" del boss di Cinisi
(Brusca Giovanni al riguardo si è invece espresso in termini incerti).
Nella sentenza da ultimo citata, trattandosi la posizione di alcuni imputati
accusati di avere fatto parte della cosca di Cinisi anche negli anni '80, veniva,
altresì, approfondito il tema della permanenza di tale cosca, quale associazione
di tipo mafioso capeggiata da Badalamenti Gaetano, anche dopo la sua formale
espulsione da Cosa Nostra e persino nel periodo in cui quest'ultimo era "ricercato"
dai "corleonesi".
Preziose informazioni in proposito venivano fornite dal collaboratore Palazzolo
Salvatore, il quale, ricostruendo con dovizia di particolari esperienze personalmente
vissute, riferiva in ordine alla sua affiliazione proprio nella famiglia di
Cinisi quando già era scoppiata la guerra con il "corleonesi"
e Badalamenti Gaetano stava preparando con diversi altri uomini d'onore di Cinisi
a lui vicini quella controffensiva che, però, sarebbe stata interrotta
dalla sua cattura in Spagna.
Rimandando a quanto diffusamente si osserva in detta sentenza, è comunque
significativo evidenziare che le dichiarazioni accusatorie di Palazzolo Salvatore
rese su tali temi in quella sede - e ribadite in questo processo - sono risultate
assistite da inequivocabili riscontri; di talché hanno irrobustito il
compendio probatorio posto a sostegno dell'affermazione della colpevolezza anche
del sottocapo di detta cosca Palazzolo Vito e di uno dei figli di Badalamenti
Gaetano, in relazione al reato di associazione di tipo mafioso commesso anche
dopo il 1982.
Ciò posto, procedendo alla complessiva valutazione delle risultanze fin
qui richiamate, è lecito affermare che l'espulsione di Badalamenti Gaetano
da Cosa Nostra costituisce una delibera unilaterale della Commissione, collegata
alla fine all'omicidio del Di Cristina e pertanto collocabile in epoca prossima
alla data dell'uccisione dell'Impastato, ma a tale data in ogni caso ancora
priva di effetti ai fini della designazione del titolare della rappresentanza
esterna della famiglia ed a maggior ragione della strutturazione della gerarchia
al suo interno, sì che Tano Badalamenti continuava ad esserne il capo.
E tale conclusione è del tutto coerente alla ricostruzione che attribuisce
la responsabilità deliberativa dell'omicidio Impastato a Gaetano Badalamenti
e quella esecutiva agli affiliati alla sua "famiglia".
Ma, la superiore esposizione suggerisce ulteriori considerazioni.
In quel periodo il prestigio e l'autorevolezza di Badalamenti Gaetano venivano
messi in discussione dai "corleonesi" e pertanto egli, a maggior ragione,
non avrebbe più potuto permettersi di essere dileggiato pubblicamente
a Cinisi dall'Impastato che, peraltro, con le sue martellanti denunzie, si dimostrava
in grado di ben comprendere quali fossero i ramificati interessi mafiosi in
quella zona e di lì a poco avrebbe potuto fare sentire la sua voce quale
componente del consiglio comunale, istituzionalmente chiamato a pronunziarsi
in merito alle vicende relative alle speculazioni edilizie ed agli appetitosi
appalti.
Ma, proprio le difficoltà del momento, sconsigliavano la consumazione
dell'omicidio dell'Impastato con modalità che ne rivelassero la matrice
mafiosa e facessero sì che gli investigatori fossero indotti a considerare
quello che era l'unico plausibile movente del delitto: la denunzia degli affari
mafiosi da sempre gestiti da Tano Badalamenti.
E ciò di per sé si presta a giustificare le inusuali modalità
di perpetrazione dell'omicidio, con l'impiego di una struttura organizzativa
ed operativa logicamente riferibile alle risorse della cosca mafiosa di Cinisi,
al fine di sequestrare la vittima e soprattutto di inscenare un attentato dinamitardo,
onde indirizzare le indagini su una pista che avrebbe al contempo screditato
la stessa personalità dell'ucciso.
Partendo da queste riflessioni, va altresì rilevato che un simile comportamento
non potrebbe comunque plausibilmente riferirsi ad un'invasione di campo dei
"corleonesi", sia perché costoro solo dopo qualche anno troveranno
la forza ed i mezzi per violare quel territorio, sia tenuto conto della circostanza
che la messa in scena dell'attentato appare funzionale solamente ad esigenze
riferibili al Badalamenti.
Anzi, i "corleonesi", una volta deciso di lanciare la sfida al Badalamenti
(al quale comunque non sarebbe sfuggito che in realtà si trattava di
un omicidio), non avrebbero mancato di farlo apertamente, sia per dimostrare
a tutti la loro potenza militare, sia perché avrebbero messo ancor più
in difficoltà il boss di Cinisi che si sarebbe inevitabilmente trovato
coinvolto nelle indagini, essendo proprio lui il soggetto pubblicamente bersagliato
dall'azione di denunzia dell'Impastato.
Né vale affermare che la condotta di personaggi come Giuseppe Lipari
o Ciccio Di Trapani, pure tirati in ballo dall'Impastato, sarebbe stata in seguito
ricollegata all'attività mafiosa dei boss "corleonesi".
Ed infatti, all'epoca dell'omicidio la mafia di Cinisi si muoveva compatta attorno
alla figura di Badalamenti Gaetano ed era costui a gestire i rapporti di affari
intrattenuti anche con esponenti "corleonesi", come si desume fra
l'altro dalla vicinanza al commercialista Mandalari che emerge già dalle
risalenti indagini dei Carabinieri ed è stata recentemente confermata
anche dal collaboratore Brusca Giovanni.
Siino Angelo, per anni importante pedina a disposizione dei "corleonesi"
in tante iniziative economiche mafiose, ha fatto chiarezza in particolare sulla
posizione del Lipari, nel seguente passo dell'esame:
Pubblico Ministero: … tornando a Gaetano Badalamenti, lei è a
conoscenza di suoi interessi nel territorio di Cinisi? Interessi del Badalament
intendo dire … interessi economici.
Siino Angelo: Interessi … appunto economici?
Pubblico Ministero: Economici …
Siino Angelo: Si, certamente … economici, lui praticamente …
quando si … stava per costruire l'autostrada Punta Raisi - Ma zara del
Vallo, insieme con un altro gruppo di personaggi che facevano capo ad un geometra
dell'ANAS, ormai penso abbastanza conosciuto, si chiamava Pino Lipari e aveva
degli interessi in una cava che era prima dell'ingresso di Cinisi sulla sinistra.
E questa cava si occupava appunto di fornire gli inerti e conglomerati bitumitosi
all'autostrada stessa. Poi successivamente so che lui aveva interessi su un
camping con annessa stazione di rimessaggio e alaggio di imbarcazioni che si
chiamava l'A-ZETA 10. Esattamente questa … questo camping A-ZETA 10 poi,
quando il Badalamenti cadde in disgrazia, alla fine degli anni '70 e prima degli
anni '80, fu requisito come si usa sempre in questi casi, quando si tratta di
persone cadute in disgrazie, e praticamente acquisito al patrimonio di Bernardo
Provenzano e gestito esattamente dal geometra Pino Lipari.
Pubblico Ministero: … lei ricorda se questo camping A-ZETA 10 era
intestato formalmente a Gaetano Badalamenti o se invece a suoi prestanomi e,
se sì, se ricorda i nominativi?
Siino Angelo: No, non so a chi era intestato di prestanomi del Badalamenti,
so a chi è intestato di prestanomi del … Provenzano.
Pubblico Ministero: Può dircelo?
Siino Angelo: Che erano … Lipari che era materialmente quello che
gestiva, ma era intestato a tedeschi e una certa Caldara … un certo Caldara.
Pubblico Ministero: Si … senta, torniamo al Lipari … che rapporti
c'erano prima che cadesse in disgrazia il Badalamenti, tra il Badalamenti stesso
e il geometra Pino Lipari?
Siino Angelo: Ottimi, perché il Badalamenti è di Cinisi
e la moglie del Pino Lipari è anche lei originaria di Cinisi e praticamente
… effettivamente erano molto … molto amici, in quanto il … Lipari
era il personaggio che l'aiutava a gestire i lavori che … della zona, sia
riguardanti l'ANAS che anche tutti i lavori generali che riguardavano le forniture
che potevano fare con la loro cava.
Pubblico Ministero: Dopo l'estromissione di Gaetano Badalamenti dalla
"commissione" di "cosa nostra", sa a quali personaggi si
è avvicinato Pino Lipari?
Siino Angelo: Si, esattamente si è avvicinato ai "corleonesi",
anche perché lui era corleonese di origine, in quanto originario di Campofiorito
che è un paese ricade nel mandamento di Corleone e poi effettivamente
il Pino Lipari si avvicinò ai "corleonesi" diventandone addirittura
il "consigliori". .
E parimenti alla fine anni '70 - inizio anni '80, deve collocarsi il passaggio
di detto Ciccio Di Trapani nelle file "corleonesi", come è
stato già rilevato nella sentenza del "maxi quater" e si desume
anche dalle dichiarazioni rese dai collaboratori nel corso del presente giudizio.
Ma, che la pista "corleonese" sia destituita di fondamento può
oggi affermarsi con ancor maggiore sicurezza, tenuto conto che sono state acquisite
le dichiarazioni di tanti esponenti mafiosi e killer già all'epoca sotto
le direttive del Riina e nessuno di loro ha mai riferito dell'organizzazione
da parte di quest'ultimo dell'omicidio Impastato. <
